Cassazione Penale, Sentenza n. 21680/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 05/11/2020 che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato contro la sentenza del Tribunale del 09/07/2018 (condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, pena ridotta a 3 mesi per scelta del rito). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 546, 581, 591 c.p.p., nonché violazioni di norme penali (art. 62-bis e art. 133 c.p.) per nullità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per aver ritenuto l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che l'indicazione di un nominativo diverso nella motivazione (Celesia Sergio) è un mero errore materiale non determinante di nullità, che il reato è estinto per prescrizione con data prescrizione indicata al 4 marzo 2021, e che il ricorso del difensore non appare manifestamente infondato né affetto da altre cause di inammissibilità. Tuttavia, richiamando il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva del reato, l'assoluzione per merito è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergano in modo incontrovertibile dagli atti, la Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta. Ne è conseguito che la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110/1975
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (illecito relativo alle armi). La Corte richiama che il procedimento riguarda tale fattispecie e che il reato è poi risultato estinto per prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione per la cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali, error in iudicando/evaluative). Il ricorso denunciava tali vizi, ma la Corte ha ritenuto infondati o non determinanti ai fini di annullamento per altro motivo (prescrizione).
art. 125 c.p.p.
Norma relativa all'indicazione delle parti e dei ruoli nel dispositivo; la Corte ha spiegato che l'errore materiale nel riportare un altro nominativo nella motivazione non comporta nullità quando il dispositivo letto in udienza è corretto.
art. 546 c.p.p.
Norma processuale penale pertinente ai motivi di appello (contenuto e termine). Citata nel quadro delle doglianze sulla genericità e sulla valutazione dell'appello.
art. 581 c.p.p.
Norma relativa alla sentenza di primo grado e alla motivazione; richiamata nelle doglianze sulla motivazione e sulla congruenza tra dispositivo e motivazione.
art. 591 c.p.p.
Norma che disciplina le impugnazioni e la loro ammissibilità; richiamata in relazione alle censure per inammissibilità dell'appello per genericità.
art. 62-bis c.p.
Norma penale sulle circostanze attenuanti (ricorrevano censure collegate all'applicazione delle circostanze). Usata nel ricorso come parametro di valutazione della pena e della motivazione.
art. 133 c.p.
Norma sul concorso di circostanze (quantificazione della pena); richiamata fra le norme sostanziali di cui si lamentava errata applicazione.
art. 129 c.p.p.
Norma che disciplina l'assoluzione per 'evidente' insussistenza del fatto: la Corte ha applicato il principio secondo cui, se il reato è estinto per prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'estraneità dell'imputato (evidenza) e ciò non era il caso.
Massime di principio
- Un errore materiale (es. indicazione del nominativo sbagliato nella motivazione) non comporta automaticamente la nullità della sentenza se il dispositivo letto in udienza è corretto e la discrepanza è chiaramente un refuso.
- Quando il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato; non sempre consegue automaticamente l'assoluzione nel merito.
- L'assoluzione 'per prescrizione' (o per estinzione del reato) non può essere trasformata in assoluzione piena a meno che dagli atti non emerga in modo incontrovertibile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità dell'imputato: serve una prova dell'innocenza o l'assenza totale di prova di colpevolezza.
- Il giudice di legittimità valuta se il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile; se non lo è e ricorre una causa estintiva il giudice applica i limiti giuridici per l'eventuale proscioglimento per merito.
- Le doglianze sulla genericità degli atti di impugnazione devono essere valutate nel concreto; comunque la presenza di prescrizione può risolvere il giudizio di cassazione con annullamento senza rinvio quando non ricorrano i presupposti per una decisione di merito diversa.
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