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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21775/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi: 1) violazione di legge contestando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo n. 1 (in relazione all'art. 625, comma 1, n.7 c.p.), sostenendo che la presenza del Brig. Tamburo come soggetto di controllo escluderebbe la 'minorata difesa' o comunque la concreta applicabilità dell'aggravante; in subordine chiedeva il rinvio alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata acquisizione di una prova decisiva (richiesta di perizia sulla capacità di intendere e volere), deducendo che i giudici di merito avrebbero errato nel non disporre la perizia ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (integrale riparazione del danno), rilevando che il ricorrente aveva depositato un libretto di risparmio a proprio nome come prova della riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante perché nel capo di imputazione era specificato che l'oggetto danneggiato era un bene rientrante nell'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (cose di proprietà del Ministero dell'Interno esistenti presso la Stazione CC e destinate a pubblico servizio) e l'aggravante è stata valutata rispetto alla natura del bene e alla modalità (violenza/minaccia), non in termini di 'minorata difesa'; sul secondo motivo la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice dell'impugnazione nel rifiutare la rinnovazione dell'istruttoria in appello, ritenendo non indispensabile la perizia per decidere e adeguata la motivazione del rigetto alla luce dell'art. 603 c.p.p.; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto correttamente escluso il riconoscimento dell'attenuante per integrale riparazione, in quanto il libretto di risparmio era stato rilasciato dopo l'inizio del dibattimento di primo grado, mentre la giurisprudenza richiede che la riparazione intervenga prima dell'apertura del dibattimento.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    L'aggravante è stata applicata in relazione alla natura del bene danneggiato e alle modalità del fatto (violenza/minaccia), non richiedendo che la circostanza venisse intesa come mera 'minorata difesa' quando nel capo di imputazione è espressamente indicata la tipologia del bene (cose di cui all'art. 625, n.7).

  • art. 625, comma 1, n.7 cod. pen.

    Individua le cose di proprietà dello Stato o destinate a pubblico servizio; la corte ha ritenuto che il danneggiamento abbia riguardato tali beni, giustificando l'aggravante collegata.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha però ritenuto che la contestazione non superi la discrezionalità del giudice dell'appello circa la rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'appello il potere discrezionale di rinnovare l'istruttoria solo se l'integrazione delle prove è indispensabile per decidere; la motivazione sintetica del rigetto è sufficiente se spiega che non vi sono elementi tali da rendere necessaria la rinnovazione.

  • art. 62, n.6 cod. pen.

    L'attenuante per integrale riparazione richiede che il risarcimento o la riparazione intervengano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; se la riparazione è successiva, l'attenuante non è riconoscibile.

Massime di principio

  • Quando l'aggravante è collegata alla 'natura del bene' (es. beni dello Stato o destinati a pubblico servizio) conta la qualificazione oggettiva del bene e le modalità del fatto; la presenza sul posto di un soggetto 'di controllo' non sempre esclude l'aggravante se il bene è tipizzato dalla norma.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene di poter decidere sulla base degli atti già acquisiti; la motivazione del rigetto può essere anche sintetica purché dia ragione della scelta.
  • Per ottenere l'attenuante per integrale riparazione (art. 62, n.6 c.p.) è determinante il momento della riparazione: essa deve essere intervenuta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Le doglianze già dedotte e decidende in sede di merito (es. in appello) difficilmente vengono ritenute fondate in Cassazione se fondamentalmente reiterative e non prospettano profili di diritto nuovi o errori di interpretazione desumibili dalla motivazione di merito.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente la riparazione del danno e, se si chiede una perizia in sede d'appello, spiegare in modo specifico e convincente perché la prova è indispensabile e non reperibile nei materiali già prodotti.

Testo integrale

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