Cassazione Penale, Sentenza n. 21771/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Razzouki era stato ritenuto responsabile per aver ricevuto sul proprio telefono una ricarica da 10 euro proveniente dal furto di una tabaccheria. In primo grado era stato imputato di ricettazione (art. 648 c.p.), ma la Corte d'appello di Brescia ha riformulato la qualificazione del fatto come "indebito utilizzo" di carta di pagamento/strumento analogo (art. 55 D.Lgs. n.231/2007, ora art. 493 ter c.p.), sostenendo che l'imputato aveva digitato e usato i codici della ricarica senza essere titolare. Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello avrebbe peggiorato la posizione senza che la pubblica accusa avesse impugnato; 2) erronea interpretazione secondo cui il supporto plastico con il codice costituirebbe carta di pagamento o documento analogo, sostenendo che la ricarica telefonica non è una carta di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la riformulazione della qualificazione giuridica non ha violato il divieto di reformatio in peius perché tale divieto riguarda solo il peggioramento del trattamento sanzionatorio e non impedisce una diversa qualificazione del fatto, purché non costituisca una "sorpresa" per l'imputato; nel caso specifico l'appellante aveva fatto riferimento a giurisprudenza che rendeva prevedibile la diversa qualificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la condotta non integra ricettazione (che richiede il ricevere "denaro o cose"), mentre è correttamente inquadrabile nell'indebito utilizzo di carta di pagamento o documento analogo: l'uso dei codici, anche senza il possesso materiale del supporto, è idoneo a integrare il reato previsto dall'art. 55 D.Lgs. n.231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (ora art. 493 ter c.p.)
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto in termini di "indebito utilizzo" di carta di pagamento o documento analogo anche se la condotta si è estrinsecata nella digitazione e nell'uso dei codici senza possesso materiale del supporto: la smaterializzazione dell'atto (uso dei codici) non esclude il reato.
Esclusa l'integrazione della ricettazione perché questa richiede l'acquisto, ricezione o occultamento di "denaro o cose"; digitare un codice per ottenere una ricarica è qualificato come acquisizione di un'utilità e non come ricezione di cosa.
art. 597, commi 1 e 3 c.p.p. (divieto di reformatio in peius)
Il divieto impedisce solo il peggioramento del trattamento sanzionatorio dell'imputato per effetto dell'appello del solo reo; non vieta la diversa qualificazione giuridica del fatto se ciò non comporta un trattamento sanzionatorio peggiorativo o non costituisce una "sorpresa" all'imputato.
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) e art. 111 Cost.
La diversa qualificazione non ha violato il diritto di essere informati sull'accusa, poiché l'imputato e il suo difensore hanno avuto la possibilità di conoscere e discutere la diversa qualificazione e tale riformulazione era prevedibile alla luce delle alternative normative e della giurisprudenza richiamata.
art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
Tale disposizione punisce chi indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento o documenti analoghi che consentono prelievo o acquisto; la Corte ha interpretato che l'uso dei codici incorporati nel supporto plastico rientra in questa fattispecie anche in assenza del possesso materiale del supporto.
Applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in appello non viola automaticamente il divieto di reformatio in peius: è vietato solo il peggioramento del trattamento sanzionatorio per effetto dell'appello del solo imputato; una diversa qualificazione è ammissibile se non sorprende l'imputato e non peggiora la sanzione in quel modo.
- La ricettazione (art. 648 c.p.) richiede la ricezione di 'denaro o cose'; il comportamento consistente nell'indebito utilizzo di codici o crediti immateriali può non rientrare in tale fattispecie ma in norme specifiche sullo sfruttamento indebito di strumenti di pagamento o documenti analoghi.
- L'uso non autorizzato di codici identificativi o numerici incorporati in un supporto fisico può integrare l'indebito utilizzo di carta di credito o documento analogo anche senza il possesso materiale del supporto: la smaterializzazione del mezzo non esclude la responsabilità penale.
- Per difendersi in casi analoghi conviene contestare sia la qualificazione giuridica che la prevedibilità della stessa in sede di merito (per sostenere un 'effetto sorpresa'), nonché mettere in discussione la natura del supporto come 'documento analogo' o lo scopo di trarne profitto.
- Ricorrere in Cassazione espone anche al rischio di condanne per inammissibilità: si può ottenere condanna alle spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile o proposto con colpa.
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