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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21773/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina. Currò Antonino denunciava vizio di motivazione e travisamento della prova per affermazione della cessione di stupefacente nel periodo 2-5 settembre 2016 (contestando la ricostruzione dell'incontro del 4 settembre e l'interpretazione delle intercettazioni del 5 settembre), nonché mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche. Gitto Mario deduceva mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e travisamento circa la sussistenza della minaccia (art. 629 c.p.). Cutè Antonino Natale censurava la qualificazione della sua condotta come ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 (sostenendo che, rispetto al contesto, sarebbe dovuta operare la disciplina del comma 5) e il diniego delle attenuanti generiche. Cutè Giovanni contestava l'attribuzione delle voci nelle intercettazioni, la mancata identificazione dello stupefacente in assenza di sequestro e la mancata considerazione dell'ipotesi di lieve entità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Currò Antonino: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, rilevando carenze motivazionali e violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella ricostruzione della consegna del 4 settembre 2016. I ricorsi di Gitto Mario, Cutè Giovanni e Cutè Antonino Natale sono stati dichiarati inammissibili e la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). In sintesi: annullamento con rinvio per Currò; conferma della regolarità del trattamento di merito e inammissibilità per gli altri ricorrenti con relative sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma centrale per la qualificazione delle condotte di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte sottolinea che la qualificazione tra comma 1 (reato più grave) e comma 5 (ipotesi di lieve entità) dipende dal contesto complessivo, quantità, qualità e modalità e richiede valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma dell'estorsione; applicata nei confronti di taluni imputati sulla base dell'interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni della parte offesa; la Cassazione verifica la coerenza motivazionale ma non sostituisce la valutazione di fatto corretto dei giudici di merito quando adeguatamente motivata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il canone dell'accertamento della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' e il relativo obbligo motivazionale del giudice di merito nel valutare il compendio probatorio.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla struttura del ragionamento probatorio e ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in termini di spese e sanzioni pecuniarie per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa; applicata dalla Cassazione per i ricorsi inammissibili dei tre imputati.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche; la Corte evidenzia che il giudice del merito può motivare il diniego anche sulla base di un solo elemento prevalente richiamato dall'art. 133.

  • art. 75 D.P.R. n. 309/1990

    Riferita in tema di 'fatto di lieve entità' (disciplinato anche dall'art. 73 comma 5 e dalla giurisprudenza): la Cassazione conferma che la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità richiede valutazione complessiva di quantità, qualità e modalità dell'azione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per delimitare il perimetro dei motivi di impugnazione valutabili in Cassazione (vizi formali/di diritto e errori ben delineati), e per distinguere le questioni di fatto non rimesse al sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • La conferma della responsabilità penale fondata su intercettazioni, in assenza di sequestro dello stupefacente, richiede una catena inferenziale robusta: la sola presenza di persone in luogo concordato non prova automaticamente la traditio; il giudice deve esplicitare i criteri ermeneutici e gli elementi che rendono esclusiva l'ipotesi accusatoria.
  • Il principio dell'accertamento 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone che il giudice di merito risolva criticità e ipotesi alternative nella motivazione; la Cassazione annulla quando rileva fratture logiche o mancanza della necessaria connessione probatoria.
  • La qualificazione di una cessione come reato ex art. 73 comma 1 oppure comma 5 (o la configurabilità del fatto di lieve entità) dipende dal contesto complessivo (quantitativo, qualitativo e modalità): valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo per errori di diritto o deficit motivazionali.
  • Sul diniego o riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice del merito ha ampia discrezionalità e può basarsi su uno o pochi elementi rilevanti ex art. 133 c.p.; tale valutazione è generalmente insindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
  • L'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto affidata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la valutazione è manifestamente illogica o travisante.
  • La Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria di merito con una diversa ricostruzione fattuale: possono essere accolti ricorsi solo se sussistono vizi di diritto o gravi insufficienze motivazionali che compromettono il rispetto del canone probatorio.

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