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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21774/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari, riformando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Oristano, lo ha condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.). I motivi di ricorso deducono vizi di motivazione e violazione di legge: (1) l'affermazione della Corte circa l'esistenza di un "quadro indiziario" che dimostrerebbe gli artifici e i raggiri sarebbe apodittica e non sarebbero specificati gli elementi materiali della condotta; (2) omissione di motivazione sulla sussistenza del dolo, poiché non emergerebbe alcun elemento che provi la consapevolezza del ricorrente di concorrere con il suocero nella commissione della truffa. Il ricorrente lamenta inoltre che la motivazione non avrebbe la "forza" richiesta per riformare un'assoluzione.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondate le doglianze, poiché la Corte territoriale ha reso una motivazione rafforzata, ha valutato compiutamente le risultanze (comprese le dichiarazioni rese nella rinnovazione) e ha indicato elementi concreti a fondamento della condanna: falsità dei documenti prodotti (bollettini postali e attestato dell'agenzia), gestione da parte del ricorrente dell'acquisto dell'autovettura, consegna dei documenti del suocero, sollecitazione dell'autentica della firma, ricezione dell'autovettura senza pagamento, invio di un fax da utenza riconducibile all'imputato. Tali elementi, secondo la Corte, sono idonei a provare l'elemento materiale e la consapevole partecipazione, almeno in concorso, del ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è altresì condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare la condotta come truffa: la Corte ha ritenuto integrati sia l'elemento materiale (artifici e raggiri mediante documenti falsi, bollettini, attestati) sia l'elemento soggettivo, quantomeno sotto forma di concorso consapevole nella condotta fraudolenta.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per giustificare l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha liquidato euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995 e altre)

    Richiamati principi secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove in assenza di palesi illogicità o carenze motivazionali; necessario che la motivazione sia sufficientemente dettagliata, specie quando si riforma un'assoluzione.

Massime di principio

  • Quando una Corte d'Appello riforma un'assoluzione occorre una motivazione "rafforzata": il giudice deve esplicitare i fatti valutati e perché questi giustificano la condanna.
  • Per il reato di truffa (art. 640 c.p.) è necessario dimostrare sia l'elemento materiale (artifici e raggiri, es. documenti falsi, dichiarazioni ingannevoli, modalità operative) sia il dolo; la corte può ritenere il dolo anche in presenza di elementi indiziari solidi che evidenzino la consapevole partecipazione dell'imputato.
  • La semplice affermazione conclusiva senza indicazione degli elementi specifici è criticabile, ma se la sentenza contiene riferimento puntuale a prove (documenti falsificati, responsabilità nelle operazioni, elementi tecnici come utenze telefoniche) la valutazione può ritenersi adeguata.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente le prove: interviene solo in presenza di palesi illogicità, contraddizioni o carenze della motivazione.
  • In caso di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile per vizio meramente formale o per colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese e a una sanzione (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il ricorrente dovrebbe indicare specificamente quali elementi probatori la Corte avrebbe valutato erroneamente o omesso, e non limitarsi a contestazioni generiche sulla presunta apoditticità della sentenza.

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