Cassazione Penale, Sentenza n. 21772/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, dopo aver ritenuto i fatti qualificabili ai sensi dell'art. 629 cod. pen., aveva confermato la condanna per rapina (capo A) e, per ABBATE MARIO, la condanna anche ai sensi dell'art. 337 cod. pen. I difensori censuravano: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che l'aggressione era stata provocata dalla persona offesa e che la presa del cellulare era estemporanea, per cui mancavano i requisiti soggettivi del delitto contestato; 2) mancata qualificazione come tentata estorsione, poiché non vi fu restituzione della somma di 20 euro oggetto della pretesa; 3) (per Mario) utilizzabilità delle dichiarazioni rese al momento dell'arresto e valutazione dei comportamenti verso gli agenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'esclusione della qualifica come rapina, ma ha rilevato l'erronea qualificazione come estorsione consumata da parte della Corte d'appello: la sottrazione del cellulare era strumentale alla pretesa di ottenere la restituzione di 20 euro versati per l'acquisto di stupefacente e, dato che la somma non è stata restituita, il fatto integra il tentativo di estorsione (artt. 56-629 cod. pen.). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena per il reato di tentata estorsione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena. La Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per gli artt. 56-629 cod. pen. nei confronti di entrambi i ricorrenti. Il ricorso di ABBATE MARIO relativo all'art. 337 cod. pen. è stato invece rigettato.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte territoriale aveva inquadrato inizialmente il fatto come estorsione; la Suprema Corte conferma che la condotta deve essere valutata alla luce dell'elemento soggettivo e dell'evento (restaurazione della somma). Nel caso concreto, la sottrazione del cellulare era funzionale alla pretesa di ottenere denaro e non fine autonomo, per cui la fattispecie va qualificata come tentata estorsione se la somma non è stata effettivamente restituita.
artt. 56-629 cod. pen. (tentativo di estorsione)
La Suprema Corte ha ritenuto che, non essendo avvenuta la restituzione della somma, la condotta integra il tentativo di estorsione: l'uso della violenza/minaccia e la sottrazione del cellulare sono strumenti volti a coartare la vittima per ottenere la somma, senza consumazione.
Le condotte di ABBATE MARIO (minaccia con la cintura, spintonamenti agli agenti) sono state ritenute idonee a giustificare la condanna per il reato di cui all'art. 337; il ricorso su tale punto è stato rigettato poiché la valutazione delle risultanze di fatto è riservata al giudice di merito.
Le censure relative alla mancanza dei requisiti soggettivi (concorso e dolo) sono state esaminate: la Corte ha ritenuto che, pur ammettendo che la vittima abbia iniziato l'aggressione, gli elementi complessivi supportano la sussistenza dell'elemento soggettivo del tentativo di estorsione.
art. 624 cod. proc. pen. (irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità)
La Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione, pur rinviando la determinazione della pena.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 13037 del 21/10/1999)
Principio secondo cui il denaro versato per acquisto di stupefacenti ha causa illecita e non è azionabile per ripetizione: la mancata consegna della droga non giustifica un'azione per rientro della somma; l'uso della violenza per ottenere quella somma non può essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma come estorsione.
Massime di principio
- Se il bene sottratto (es. un telefono) è strumentale a coartare la vittima al fine di ottenere una somma, la fattispecie tende ad essere inquadrata come estorsione (o tentata estorsione se la somma non viene effettivamente restituita), non come rapina a titolo di fine autonomo.
- La pretesa di ottenere la restituzione di somme versate per l'acquisto di stupefacenti non è tutelabile giudizialmente (contratto di causa illecita); l'impiego di violenza o minaccia per tale scopo si inquadra nell'estorsione.
- La sussistenza del dolo e degli altri elementi soggettivi va valutata nel complesso degli atti e delle dichiarazioni, e il fatto che la vittima abbia iniziato l'aggressione non esclude automaticamente la responsabilità per estorsione se gli imputati hanno poi usato violenza o minaccia per ottenere la somma.
- Le dichiarazioni rese immediatamente agli agenti e reiterate in interrogatorio di garanzia possono assumere rilievo probatorio e conferire credibilità alla versione degli imputati, salvo confutazioni di merito; tuttavia la valutazione delle risultanze di fatto è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali formali.
- In caso di errore di qualificazione del reato in grado di incidere sulla determinazione della pena la Cassazione può annullare la sentenza con rinvio per la sola determinazione della pena, anche dichiarando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando richiesto dalle norme processuali.
- Quando si contestano utilizzabilità e valore probatorio di dichiarazioni all'arresto, è necessario dimostrare un vizio formale o sostanziale (es. violazione di diritti difensivi); altrimenti tali dichiarazioni possono essere valorizzate dal giudice di merito.
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