Cassazione Civile, Ordinanza n. 35514/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA 2011, fondato sulle risultanze degli studi di settore. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo che la società avesse fornito valide giustificazioni dello scostamento tra reddito dichiarato e risultato degli studi di settore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 62 sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la prova offerta dalla contribuente e avesse male applicato la regola sull'onere della prova negli accertamenti standardizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che negli accertamenti standardizzati mediante studi di settore il contraddittorio con il contribuente è essenziale e che, una volta instaurato, il contribuente può contestare l'accertamento anche in giudizio offrendo prova contraria senza limiti di mezzi. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando le giustificazioni documentali della società circa l'acquisto di macchinari, l'assunzione di dipendenti poi posti in cassa integrazione, la giacenza di merce invenduta e la sospensione dell'attività. Perciò la Corte ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, ponendo le spese a carico della soccombente.
Norme richiamate
Richiamato per l'onere della prova: nel procedimento e nel giudizio il contribuente può fornire prova contraria alle presunzioni derivanti dagli studi di settore, mentre l'Ufficio deve fondare adeguatamente l'accertamento e dar conto delle contestazioni disattese.
art. 62 sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993
Norma base dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore; l'atto non può fondarsi sul solo scostamento statistico, ma richiede il contraddittorio e la verifica della concreta applicabilità dello standard.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura dell'Agenzia è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su studi di settore o parametri, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale del procedimento e condizione di legittimità dell'atto, salvo che il contribuente si sia sottratto al confronto.
- Lo scostamento tra reddito dichiarato e risultati degli studi di settore non basta, da solo, a integrare una presunzione grave, precisa e concordante; tale consistenza probatoria emerge solo all'esito del contraddittorio e con la dimostrazione della concreta applicabilità dello standard al caso specifico.
- Il contribuente può sempre, anche per la prima volta in giudizio, offrire prova contraria senza limiti di mezzi e contenuto, e il giudice tributario deve valutare liberamente sia l'idoneità dello standard sia le giustificazioni addotte.
- Se il contribuente ha partecipato al contraddittorio e ha prodotto elementi giustificativi specifici e documentati, il giudice può ritenere superata la presunzione da studi di settore e annullare l'accertamento.
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