Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03951/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

In una procedura esecutiva immobiliare avviata anni prima da un istituto di credito poi cessionario del credito, il bene pignorato risultava in comproprietà con un terzo; il giudice dell’esecuzione aveva quindi sospeso la procedura e disposto il giudizio di divisione. Definito il giudizio divisionale con accertamento della non comodità divisibilità dell’immobile e delega delle operazioni di vendita a un professionista, il debitore aveva chiesto la sospensione della divisione endoesecutiva e aveva proposto reclamo contro l’avviso di vendita emesso dal delegato. Rigettati sia l’istanza di sospensione sia il reclamo, e poi rigettato anche il reclamo collegiale, il debitore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha sostenuto, in sintesi: 1) la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c., perché provvedimento definitivo e non altrimenti impugnabile, anche per evitare una disparità di trattamento rispetto ai casi in cui gli atti siano adottati direttamente dal giudice dell’esecuzione e impugnabili con opposizione ex art. 617 c.p.c.; 2) nel merito, la sospensione ope legis del giudizio di divisione/esecuzione in forza della normativa emergenziale anti-Covid richiamata nel ricorso. La Suprema Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto contro un provvedimento privo di decisorietà e definitività: il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. serve solo a risolvere difficoltà operative nelle operazioni di vendita delegate e non a statuire su diritti con efficacia di giudicato. Ha inoltre escluso ogni asimmetria sistematica, osservando che le eventuali nullità commesse dal professionista delegato si riflettono sugli atti successivi del giudice dell’esecuzione e possono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi. Quanto alla rinuncia intervenuta nei confronti di uno dei creditori, il giudizio è stato dichiarato estinto limitatamente a quel rapporto processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità nel rapporto tra ricorrente e uno dei creditori cessionari a seguito di rinuncia accettata; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la natura non decisoria e non definitiva dell’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. Ha altresì condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’altra parte controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 591 ter c.p.c.

    Il reclamo avverso gli atti del giudice dell’esecuzione relativi alle operazioni di vendita delegate al professionista non introduce un giudizio di merito e dà luogo a un provvedimento privo di definitività e decisorietà, non impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 591 bis c.p.c.

    Le operazioni di vendita possono essere delegate a un professionista; le eventuali irregolarità compiute nell’attività delegata non trasformano il reclamo sul punto in una decisione di merito.

  • art. 617 c.p.c.

    Le nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate si riflettono sugli atti successivi del giudice dell’esecuzione e possono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro provvedimenti privi di decisorietà e definitività.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 54 ter L. 27/2020

    Il ricorrente lo invocava come norma di sospensione emergenziale delle procedure esecutive, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale deduzione, reputando inammissibile il ricorso per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell’impugnabilità per cassazione e della dedotta disparità di trattamento.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati dal ricorrente nell’impostazione interpretativa del motivo.

Massime di principio

  • L’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c. in materia di vendita forzata delegata non ha natura decisoria né definitiva e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
  • La funzione del procedimento ex art. 591 ter c.p.c. è meramente organizzativa e solutiva di difficoltà pratiche dell’attività del delegato, non di accertamento di diritti; perciò il relativo provvedimento non è idoneo al giudicato.
  • Le eventuali nullità commesse dal professionista delegato nelle operazioni di vendita non restano prive di tutela: esse possono riflettersi sugli atti successivi del giudice dell’esecuzione e essere dedotte con opposizione agli atti esecutivi nei limiti dell’art. 617 c.p.c.
  • Non sussiste una disparità di trattamento, ai fini delle impugnazioni, tra esecuzione con vendita delegata e vendita gestita direttamente dal giudice dell’esecuzione, poiché il sistema consente comunque di far valere le nullità derivanti dall’attività del delegato sugli atti esecutivi successivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.