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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, annullato in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione davanti alla commissione tributaria regionale, ma l'appello veniva dichiarato inammissibile. L'Amministrazione ricorreva in Cassazione con due motivi: sosteneva, da un lato, la validità della notifica dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la sua tempestività; dall'altro, deduceva che la notificazione, comunque, non potesse considerarsi inesistente ma solo nulla. La contribuente resisteva con controricorso. La Corte, esaminando congiuntamente i motivi, ha verificato se vi fosse prova certa della tempestiva proposizione dell'appello, considerato che la notificazione tramite operatore postale privato, nel periodo rilevante, non forniva certezza legale della data di consegna e di ricezione dell'atto. Riscontrata l'assenza di un documento idoneo a provare la ricezione dell'appello da parte della contribuente e quindi la sua tempestività, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi sulla validità e tempestività della notificazione dell'appello, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente, ma la nullità non sana il difetto di prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione. Poiché dagli atti risultava solo una distinta di spedizione priva di certezza legale e mancava prova della ricezione dell'atto da parte della contribuente, è stata confermata l'inammissibilità dell'appello per tardività. Le spese sono state compensate in ragione del sopravvenire di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato come base del procedimento camerale non partecipato in Cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine semestrale per proporre appello quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma che collega la tardività dell'appello alla sua inammissibilità nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, attribuito a chi propone l'impugnazione quanto alla tempestività.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    richiamata per il quadro europeo che ha inciso sul regime delle notificazioni tramite operatori postali privati.

  • legge n. 124 del 2017

    richiamata quale intervento normativo che ha introdotto il nuovo regime per gli operatori postali.

Massime di principio

  • Nel periodo in cui manca un titolo abilitativo idoneo, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata è nulla e non inesistente, ma tale nullità non vale a fondare la tempestività dell'impugnazione se manca la certezza legale della data di consegna all'operatore e della ricezione da parte del destinatario.
  • La tempestività di un'impugnazione deve essere provata da chi la propone; in difetto di prova certa della notificazione e della ricezione dell'atto, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza di termini perentori è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte.
  • Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado non è notificata, l'appello deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza stessa.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione, il termine finale non coincide con la mera spedizione dell'atto, ma con il momento in cui vi sia certezza legale dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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