Cassazione Civile, Ordinanza n. 15913/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (usufruttuario)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un fondo con bosco ceduo e dalla riserva, in capo all'alienante, del diritto di taglio del bosco da esercitarsi lasciando gli alberi ad alto fusto innestati per la produzione di castagne. Dopo la morte dell'alienante, i suoi eredi comunicarono di voler esercitare il diritto di taglio e procedettero al taglio; il titolare del fondo contestò che il taglio fosse stato eseguito in modo non conforme alle pattuizioni e alle regole tecniche, assumendo di aver subito danni al bosco e agli alberi da castagno e agendo per il loro risarcimento. Nel giudizio di legittimità i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) difetto di interesse ad agire e di titolarità del diritto in capo all'attore, perché l'attore era solo usufruttuario e non proprietario degli alberi; 2) nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario, asseritamente litisconsorte necessario; 3) ulteriore nullità per omessa partecipazione di un altro coerede, anch'egli titolare del diritto di taglio; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice del rinvio trascurato una pretesa duplicazione del danno tra danno da taglio abusivo e danno al bosco ceduo. Il resistente ha chiesto in via principale l'inammissibilità del ricorso, o in subordine il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso del resistente, ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso dei coeredi. Ha ritenuto preclusa, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, la rimessione in discussione della legittimazione/titolarità del diritto dell'attore e delle questioni di integrità del contraddittorio, perché tali questioni non erano state tempestivamente dedotte e rilevate nel primo giudizio di cassazione. In ogni caso ha osservato che l'usufruttuario è autonomamente legittimato ad agire ex art. 2043 c.c. per il danno arrecato da terzi al bene oggetto del suo diritto, in quanto lesivo del godimento. Quanto al quarto motivo, la censura sull'art. 112 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché i ricorrenti non avevano riprodotto compiutamente il contenuto della domanda, impedendo il controllo sull'esatto petitum e sull'asserita ultrapetizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso e per la definizione senza discussione pubblica.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla titolarità dell'azione dedotta dai ricorrenti, ma la Corte osserva che il problema riguarda la titolarità sostanziale e non la legittimazione processuale in senso stretto.
invocato per sostenere il difetto di interesse ad agire; la Corte non esamina nel merito la censura perché preclusa e comunque infondata.
richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio; la Corte afferma che, nel giudizio di rinvio, non può essere dedotta per la prima volta la non integrità del contraddittorio se la questione non è stata proposta nel primo giudizio di cassazione.
la Corte ribadisce che il divieto di ultrapetizione non impone al giudice di attenersi all'interpretazione dei fatti e degli atti fornita dalle parti; inoltre la censura è inammissibile se non è riprodotto il contenuto della domanda e non è consentito verificare l'esatto petitum.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato come requisito di ammissibilità del ricorso quando si denunciano vizi che richiedono l'esame diretto degli atti o dei documenti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'onere di depositare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda.
invocato dai ricorrenti per chiedere la declaratoria relativa al contraddittorio nel giudizio di rinvio.
richiamato per delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio e la preclusione delle questioni non dedotte tempestivamente.
la Corte afferma che l'usufruttuario può agire autonomamente per il risarcimento del danno causato da terzi al bene oggetto del suo diritto, perché la condotta incide sul suo godimento.
richiamato per affermare che la titolarità del diritto sostanziale è un fatto costitutivo della domanda e si colloca sul piano dell'onere probatorio.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che gli alberi appartengono al proprietario del fondo; la Corte non fonda su tale norma l'esclusione della legittimazione dell'usufruttuario.
richiamato per affermare che l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa nella sua integrità e può reagire alle ingerenze che lo pregiudichino.
invocato dai ricorrenti insieme alle norme sull'usufrutto per contestare la legittimazione attorea.
invocato dai ricorrenti insieme alle norme sull'usufrutto per contestare la legittimazione attorea.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
citato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel primo giudizio di cassazione o rilevate d'ufficio in quella sede; tali questioni devono considerarsi precluse e implicitamente decise.
- L'usufruttuario è autonomamente legittimato ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da terzi al bene oggetto del suo diritto, quando la condotta incida sul suo godimento e sulla integrità della cosa.
- La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario è preclusa nel giudizio di rinvio se la relativa questione non è stata tempestivamente prospettata nel primo giudizio di legittimità.
- La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente renda verificabile, mediante adeguata riproduzione degli atti rilevanti, l'esatto contenuto della domanda e del petitum; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il giudice non è vincolato all'interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi proposta dalle parti, perché l'individuazione della loro effettiva portata resta un compito del giudice di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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