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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29113/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente di primo livello addetta a un'unità operativa ospedaliera aveva agito contro la propria azienda sanitaria locale chiedendo la corresponsione dell'indennità sostitutiva per 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto e non fruiti. Le istanze di ferie erano state respinte dal direttore dell'unità operativa con motivazione di necessità di servizio. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato che il mancato godimento delle ferie dipendesse da esigenze di servizio, né le ragioni specifiche dell'accumulo delle giornate, valorizzando anche il poco tempo tra la richiesta e la cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2109 e 2697 c.c., dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato alla dipendente oneri probatori non suoi, essendo pacifici il mancato godimento delle ferie e la cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di ferie non godute del lavoratore pubblico, la perdita del diritto alla monetizzazione non può essere fatta discendere automaticamente dalla sola mancata fruizione, ma richiede che il datore di lavoro provi di avere messo il lavoratore in condizione di esercitare il diritto, mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito a fruire delle ferie, oltre a dimostrare che l'organizzazione del lavoro non impedisse il godimento. Ha inoltre chiarito che l'art. 10 d.lgs. 66/2003 disciplina la fruizione minima ordinaria delle ferie ma non esclude il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto quando il mancato godimento sia non imputabile al lavoratore e non adeguatamente contrastato dall'ente datoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello perché riesamini la controversia applicando tali principi.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    garantisce il diritto del lavoratore a ferie effettive; il mancato godimento non imputabile non può essere vanificato senza compensazione economica.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato come norma sul diritto alle ferie e sulla loro fruizione nel rapporto di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte censura la decisione di merito per avere invertito o erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova in materia di ferie non godute.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    regola le modalità ordinarie e minime di fruizione delle ferie annuali, ma non preclude l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto quando il datore non assolve ai propri oneri probatori.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012

    va interpretato in modo conforme ai principi costituzionali ed eurounitari, sicché non esclude la monetizzazione delle ferie non godute se il mancato godimento è incolpevole e il datore non prova di aver adempiuto ai propri obblighi.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    impone un'interpretazione che impedisce la perdita automatica del diritto alle ferie e alla monetizzazione senza verifica dell'effettiva possibilità di fruizione.

  • art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    sostiene il diritto alle ferie annuali retribuite e la necessità di una tutela effettiva del loro godimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di ferie annuali retribuite del dipendente pubblico, il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto non è escluso dalla sola circostanza che le ferie non siano state materialmente godute.
  • Il datore di lavoro deve provare di avere posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie, mediante adeguata informazione e, se necessario, formale invito alla fruizione; in difetto, il diritto alla monetizzazione permane.
  • L'onere probatorio non ricade sul lavoratore quanto alle ragioni organizzative che hanno impedito la fruizione delle ferie, ove sia pacifico il mancato godimento e la cessazione del rapporto.
  • Le norme interne che vietano in via generale la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego vanno interpretate in conformità alla Costituzione e al diritto dell'Unione, così da non operare quando il mancato godimento sia incolpevole e dipenda anche da carenze organizzative datoriali.
  • L'articolazione ordinaria dei termini di maturazione e fruizione minima delle ferie non incide sul diritto all'indennità sostitutiva quando il datore non dimostri di aver vigilato e di aver adottato misure idonee a consentire il recupero effettivo delle ferie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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