Cassazione Penale, Sentenza n. 38899/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zahhar Abdellatif ha proposto due motivi: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (in particolare la previsione di pene minime elevate: 20 anni per promotore/organizzatore e 10 anni per i partecipanti) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., deducendo violazione del principio di proporzionalità; (2) censura sulla motivazione della Corte d'appello per avere discostato la pena dal minimo edittale senza tener conto del ruolo marginale dell'imputato nelle attività di traffico. Nana Mostapha deduce un unico motivo: omissione di riferimento ai criteri di determinazione della pena degli artt. 133 e 133-bis c.p., cioè carenza della motivazione sul piano della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta da Zahhar, richiamando precedente giurisprudenza che legittima un più severo trattamento sanzionatorio per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti in ragione del diverso bene giuridico tutelato e della discrezionalità legislativa. Ha altresì ritenuto non viziata la motivazione sulla determinazione della pena per Zahhar. Il ricorso di Nana è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello avendo applicato il minimo edittale, l'attenuazione dell'obbligo motivazionale è sufficiente con il richiamo al criterio di adeguatezza che implica gli elementi dell'art.133 c.p. Infine i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura costituzionale: la disciplina sanzionatoria più grave è giustificata dal diverso bene giuridico tutelato (salute pubblica) e rientra nella discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale tutela salvo scelte palesemente arbitrarie.
Richiamato in relazione all'accoglimento del concordato in sede di Corte d'appello (procedura sulla base dell'accordo di pena).
art. 270-bis c.p. e art. 416, comma 6, c.p.
Citati per confronto: la Corte ha osservato che un diverso trattamento sanzionatorio tra fattispecie associative è giustificato dal diverso bene tutelato e dal margine discrezionale del legislatore.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella censura di violazione del principio di uguaglianza/proporzionalità; la Corte ha ritenuto che il principio non osti alla diversa modulazione sanzionatoria quando giustificata dal diverso disvalore.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio rieducativo e proporzionalità della pena; la Corte ha ribadito che il sindacato costituzionale non sostituisce le scelte di politica criminale del legislatore salvo palesi arbitrarietà.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato che quando viene inflitta la pena minima l'obbligo motivazionale si attenua e il richiamo al criterio di adeguatezza può implicitamente contenere i parametri dell'art.133.
Criteri speciali di determinazione della pena (quando applicabili); la mancata esplicita menzione è stata ritenuta non viziata se la pena è al minimo edittale e la motivazione richiama l'adeguatezza.
art. 25 Cost.
Citato in relazione alla riserva di legge sulla sanzione penale e alla discrezionalità del legislatore nel determinare il grado di reazione dell'ordinamento.
Massime di principio
- Le censure di illegittimità costituzionale di disposizioni penali che prevedono trattamenti sanzionatori più severi sono difficilmente accolte se il legislatore ha motivazioni ragionevoli (diverso bene giuridico tutelato) e la Corte costituzionale riconosce ampio margine discrezionale al legislatore.
- Per contestare la determinazione della pena occorre mostrare che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o assente; se la pena inflitta è prossima al massimo edittale è richiesta motivazione più dettagliata, mentre nel caso del minimo edittale il richiamo al criterio di adeguatezza può essere sufficiente.
- Le impugnazioni generiche o introdotte per la prima volta in sede di legittimità sono a rischio di inammissibilità: bisogna formulare specifiche censure e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Nel valutare la proporzionalità della pena rispetto al ruolo dell'imputato in una associazione di traffico di stupefacenti è necessario documentare concretamente la scarsa partecipazione alle attività illecite; la mera affermazione di un ruolo marginale senza elementi concreti difficilmente travolge la motivazione del giudice.
- Chi impugna per vizi di motivazione deve evidenziare in quale punto la motivazione manca o è contraddittoria; quando il giudice applica il minimo edittale il livello di dettaglio richiesto è minore.
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