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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32248/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 2,06 g/l) e aveva sostituito la sospensione della patente con la revoca. L'imputato ha contestato: 1) la nullità dei prelievi ematici per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; 2) la mancata acquisizione di prova decisiva (cartella clinica / pagina 74 non barrata); 3) motivazione contraddittoria e insufficiente sul diniego delle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale; 4) violazione del divieto di reformatio in peius per la sostituzione della sospensione con la revoca della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) la giurisprudenza dominante considera la mancata informazione sul diritto di difesa una nullità "a regime intermedio" che, se l'imputato richiede il rito abbreviato, si ritiene sanata (richiamo a precedenti di Sez.4); inoltre i giudici di merito hanno ritenuto che il prelievo fosse stato effettuato per ragioni sanitarie e non meramente per indagine. 2) La censura sulla mancata acquisizione della cartella clinica è di merito e inconciliabile con la rinuncia implicita operata con la richiesta di rito abbreviato. 3) La motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata e non è stata efficacemente contestata. 4) Non è violato il divieto di reformatio in peius: la modifica da sospensione a revoca della patente è una sanzione amministrativa consequenziale "ex lege" alla condanna e l'applicazione in appello non configura un aggravamento vietato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis

    Norma incriminatrice per guida in stato di ebbrezza; il fatto è stato valutato alla luce dei limiti di alcolemia e delle aggravanti previste

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con le norme processuali: contesto normativo delle garanzie difensive e del diritto di assistenza di difensore

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola la tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte richiama che la nullità "a regime intermedio" può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Conferma il regime di deducibilità delle nullità e la tempistica per la loro eccezione

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Consente la sanatoria di nullità quando l'imputato formula richiesta di rito abbreviato e, quindi, spiega l'effetto sanante della scelta del rito sull'eventuale nullità relativa al prelievo

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella linea giurisprudenziale secondo cui l'omissione dell'avviso sulla facoltà di difesa integra una nullità "a regime intermedio" ma suscettibile di sanatoria con il rito abbreviato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle garanzie del procedimento; utilizzato nella combinazione argomentativa sulle nullità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i criteri siano stati applicati e motivati in maniera adeguata dai giudici di merito

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione proposta dal solo imputato; la Corte precisa che tale divieto si applica alle pene principali e misure di sicurezza, non alle sanzioni amministrative accessorie che scaturiscono "ex lege" dalla condanna

  • art. 189 Codice della Strada

    Norma richiamata con riferimento alla sospensione/revoca della patente; la Corte riafferma che l'irrogazione di una sanzione amministrativa consequenziale alla condanna è un atto dovuto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sulla condanna alle spese per ricorso inammissibile; la Corte non ha ravvisato assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La mancata informazione al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo ematico costituisce una nullità "a regime intermedio" che deve essere tempestivamente dedotta; tuttavia, se l'imputato richiede il rito abbreviato, tale nullità può considerarsi sanata e i risultati ematici sono utilizzabili.
  • La scelta del rito abbreviato può comportare la rinuncia a eccezioni probatorie condizionate: chi opta per l'abbreviato deve preservare o esigere formalmente acquisizioni probatorie prima della rinuncia, altrimenti le censure tendono a essere respinte come questioni di merito.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello, proposto dal solo imputato, di comportare l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie consequenziali previste "ex lege"; tali misure non sono considerate un aggravamento della pena principale disciplinato dall'art. 597 c.p.p.
  • Le doglianze sulla motivazione della determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti devono essere specifiche e confrontarsi con i passaggi motivazionali dei giudici: censure generiche o assertive risultano inammissibili o infondate.
  • Ricorsi che appaiono meramente reiterativi o non confrontano puntualmente la motivazione di merito rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di sanzioni pecuniarie; è opportuno formulare in modo preciso e documentato le questioni che si intendono sollevare in Cassazione.

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