Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena. Jovanovic contestava la mancanza di motivazione nella quantificazione della pena inflitta. Nikolic impugnava la confisca della pistola a salve e accessori (sostenendo che l'arma non era stata utilizzata per commettere i furti né connessa ai reati contestati) e, in via secondaria, la qualificazione giuridica del reato di ricettazione.
La decisione
Il ricorso di Jovanovic è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; conseguentemente Jovanovic è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Nikolic è accolto limitatamente alla confisca della pistola a salve e relativi accessori: la Corte annulla senza rinvio la parte di sentenza che disponeva la confisca e ordina la restituzione dell'arma all'avente diritto. Il motivo relativo all'erronea qualificazione della ricettazione è ritenuto inammissibile perché non sussiste un errore di qualificazione manifesto e immediatamente evidente.
Norme richiamate
Riferimento al rito di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di tale norma.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai soli profili attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (se manifesta) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; esclude la doglianza relativa al vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: molte contestazioni sulla motivazione sono inammissibili.
- La mancanza o insufficienza della motivazione in ordine alla quantificazione della pena non è un motivo utile in cassazione contro sentenze di patteggiamento.
- La confisca di oggetti va motivata con il collegamento tra il bene e il reato: se l'arma o il bene non è stato utilizzato né è connesso ai reati contestati, la confisca può essere annullata e disposta la restituzione.
- L'impugnazione per erronea qualificazione giuridica è ammessa solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla sentenza; contestazioni aspecifiche o opinabili sono inammissibili.
- Se l'imputato è trovato in possesso di molteplici oggetti di provenienza illecita, la qualificazione per ricettazione può risultare adeguata e resistere al controllo di legittimità salvo errore manifesto.
Testo integrale
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