Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Peirano, capo cantoniere della Provincia di Cuneo, era stato ritenuto responsabile per omicidio colposo in relazione alla mancata rimozione di un frassino piantato entro distanza non conforme dal margine stradale sulla s.p. n.5; la vittima Ricciardi perse il controllo dell'auto e l'urto contro l'albero ne cagionò la morte. La Corte d'appello aveva condannato ritenendo che l'omissione di Peirano avesse concorso causalmente all'evento, anche sulla base della consulenza tecnica (Mercuri) che affermava che senza l'albero il veicolo si sarebbe arrestato sulla scarpata. Peirano ha impugnato sostenendo vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte di appello avrebbe rivalutato la testimonianza sulla cintura di sicurezza senza rinnovare l'audizione, e il controfattuale sulla esclusiva incidenza dell'albero sarebbe meramente ipotetico e privo di certezza, con conseguente incerta configurazione del nesso di causalità ex art. 41 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello non superi le incertezze sul nesso causale. Ha censurato la rivalutazione della testimonianza senza rinnovazione e ha ritenuto il giudizio controfattuale apodittico e non adeguatamente comprovato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omicidio colposo; reato contestato all'imputato per la morte di Ricciardi a seguito di condotta omissiva di custodia/manutenzione
Principio sul nesso di causalità: per escludere la responsabilità occorre una causa sopravvenuta autonoma e imprevedibile che interrompa la concatenazione causale; non basta una spiegazione meramente possibile o ipotetica. Il comportamento della vittima non esclude il nesso quando semplicemente coglie un rischio creato dall'agente
art. 26 d.P.R. n.494/1992
obbligo di abbattimento degli alberi posti a meno di 6 metri dal margine stradale
Regola tecnica-amministrativa sulla distanza minima degli alberi dal margine stradale: la mancata osservanza può costituire inosservanza di un dovere di protezione della circolazione
d.lgs. n.285/1992, artt. 14 e 16
Norme del codice della strada richiamate come aggravanti per violazioni alle regole della circolazione o di segnalazione/manutenzione della rete stradale
Principio processuale sulla rinnovazione della prova testimoniale
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è lecita una rilevante riconsiderazione della prova testimoniale in sede di gravame senza procedere alla rinnovazione dell'audizione; la valutazione della credibilità non può essere profondamente riformata senza offrire alla controparte la possibilità di contraddittorio
Massime di principio
- Il nesso di causalità penale richiede più di una mera possibilità: la causa sopravvenuta che esclude il rapporto causale deve essere autonoma, imprevedibile e non riconducibile allo sviluppo prevedibile del rischio creato dall'agente
- Il comportamento della vittima (es. mancato uso della cintura) non esclude automaticamente la responsabilità dell'agente se esso si inserisce in un pericolo già creato dall'agente stesso; può però escluderla se costituisce una causa totalmente autonoma e nuova
- Valutazioni controfattuali (cosa sarebbe successo 'se non ci fosse stato l'ostacolo') richiedono adeguato supporto probatorio e scientifico; giudizi apodittici o ipotetici non reggono in Cassazione
- La rinnovazione della prova testimoniale è necessaria quando la decisione di grado successivo si fonda su una diversa valutazione della testimonianza che incide sull'esito: senza rinnovazione la rivalutazione può essere viziata
- In ambito di doveri amministrativi di manutenzione/abbattimento (es. distanza piante-carreggiata) l'inosservanza della normativa tecnica può integrare l'omissione di custodia idonea a far sorgere una responsabilità penale se dimostrato il nesso causale con l'evento
- In caso di incertezze gravi e non superate sul nesso causale, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio per consentire una rinnovata istruttoria probatoria
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