Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art.187 c.8 cod. strada per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare la presenza di sostanze stupefacenti; il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/illogicità di motivazione in relazione ai commi 2, 2-bis, 3 e 8 dell'art.187 (per la correttezza della procedura e l'eventuale possibilità di effettuare gli accertamenti in loco), alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen., alla negata sospensione condizionale della pena, e alla quantificazione della pena e della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza di elementi che giustificavano la richiesta di ulteriori accertamenti (sintomatologia anomala emersa dopo l'alcoltest e rifiuto del ricorrente), e ha confermato la discrezionalità del giudice d'appello sulle misure accessorie e sulla sospensione condizionale della pena. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso annullando la decisione impugnata limitatamente alla mancata e insufficiente motivazione rispetto alla non applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art.187 cod. strada
La Suprema Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale per cui il reato di rifiuto degli accertamenti tossicologici è configurabile solo se esiste un ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti e gli operanti hanno acquisito elementi utili a motivare l'obbligo di analisi di laboratorio. Sintomi rilevati dopo l'alcoltest possono integrare tale ragionevole motivo; l'assenza di stupefacenti rinvenuti sul veicolo o sulla persona non esclude l'accertamento poiché l'uso può essere avvenuto prima della guida.
art.131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fosse meramente apparente e non conforme ai criteri normativi (in particolare non valutando correttamente l'esclusione per mera 'abitudine' e la nozione di pericolosità/occasionalità), per cui ha disposto l'annullamento con rinvio su questo punto.
Massime di principio
- Il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti tossicologici è penalmente rilevante solo se gli operatori dispongono di elementi che giustificano ragionevolmente il sospetto di uso di stupefacenti; la presenza di sintomi anomali osservati dopo un alcoltest può costituire tale elemento.
- L'assenza di sostanze rinvenute addosso o nel veicolo non è di per sé decisiva: l'uso può essere antecedente alla guida e giustifica comunque l'esame clinico/tossicologico.
- La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena e sulla misura delle sanzioni amministrative è in larga parte discrezionale e difficilmente censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, specialmente quando ricorrono precedenti specifici.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una motivazione concreta e puntuale: il giudice deve valutare l'occasionalità e la pericolosità della condotta evitando argomentazioni meramente apparenti; carenze motivazionali su questo punto possono determinare annullamento e rinvio.
- In procedimenti per rifiuto di accertamenti sanitari, la documentazione e la descrizione dei sintomi e delle operazioni svolte (es. alcoltest, offerta di accertamenti in loco o in struttura) devono risultare chiaramente motivate nel provvedimento per reggere il controllo di legittimità.
Testo integrale
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