Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge, motivazione illogica e travisamento della prova in relazione agli artt.63 e 64 cod. proc. pen., contestando che il verbale di arresto e la sentenza dessero per acquisito che il Currò avesse acquistato la marijuana dal Rotella (mentre il Rotella sosteneva il contrario), evidenziando il comportamento del Currò e la sua recidiva; 2) motivazione illogica in relazione all'art.62 n.4 cod. pen. (attenuante del modesto guadagno), sostenendo che la somma di 100 euro derivasse da più piccole cessioni di scarso valore e non da una singola cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché esso tendeva a riconsiderare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, la quale risultava sorretta da logica ed adeguata motivazione. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la dichiarazione del Currò (che dichiarò di aver acquistato la marijuana dal Rotella), la rispondenza tra la droga sequestrata al Currò e la marijuana sfusa (circa 20 grammi) rinvenuta nell'autovettura del Rotella, e gli esiti della perquisizione; inoltre aveva motivatamente negato l'attenuante del modesto guadagno con un calcolo proporzionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.99, comma 2, nn.1,2,3 e 4 cod. pen.
Norma richiamata in punto di aggravamento della pena per recidiva; la sentenza di merito aveva considerato la condotta aggravata dalla recidiva.
art.63 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni: la Cassazione ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni sia stata compiuta dal giudice di merito senza vizi manifesti.
art.64 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art.63; i rilievi del ricorrente sulla presunta travisamento della prova non hanno mostrato una 'manifesta illogicità' della motivazione di merito.
art.62, n.4 cod. pen.
Attenuante del 'modesto guadagno': la Corte territoriale ha negato l'attenuante dopo un calcolo proporzionale sul valore della dose ceduta; la Cassazione ha ritenuto la valutazione corretta e non censurabile in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi citati)
Sez.6, n.13809 del 17/03/2015; Sez.2, n.30918 del 07/05/2015; Sez.6, n.47204 del 07/10/2015
Principio consolidato: il ricorso per cassazione non è lo strumento per rivedere apprezzamenti di fatto o valutazioni della prova che siano motivati; sono ammissibili censure solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti o della persuasività delle prove: è inammissibile se non dimostra vizi della motivazione quali la sua assenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà.
- Le dichiarazioni di terzi (es. l'acquirente) coerenti con riscontri materiali (es. stupefacente della stessa tipologia e quantità nel veicolo dell'imputato) possono legittimare la condanna se il giudice di merito le motiva adeguatamente.
- L'attenuante del 'modesto guadagno' ex art.62 n.4 cod. pen. richiede una valutazione quantitativa e prospettica: il giudice valuta il valore e le modalità delle cessioni; se il ragguaglio mostra che il guadagno non è modesto, l'attenuante può essere negata.
- Chi propone un ricorso in cassazione espone il rischio di condanna alle spese e di pagamento di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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