Cassazione Penale, Sentenza n. 11607/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte di merito, nel determinare l'aumento di pena per continuazione relativo al capo I-bis), avrebbe inserito anche una multa (18.000 euro) non prevista per il delitto più grave contestato, ossia l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti). Il ricorso mirava quindi alla rimozione della pena pecuniaria in quanto incompatibile con la normativa applicabile e con il calcolo contenuto nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la pronuncia limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria. Ha rilevato un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione: la motivazione conteneva il calcolo chiaro della pena (complessivamente quattro anni e otto mesi di reclusione) senza prevedere la multa, mentre il dispositivo riportava erroneamente "4 anni e 8 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa". Trattandosi di un errore materiale evidente desumibile dalla motivazione, la Corte ha eliminato la statuizione pecuniaria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p., confermando per il resto la determinazione della pena detentiva. Decisione resa il 26/01/2022.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come ragioni di impugnazione nella motivazione del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali nella determinazione della pena).
Principi generali sul trattamento sanzionatorio, determinazione della pena base e criteri di cumulo e aumento; richiamati come riferimento per la corretta quantificazione della pena.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina il delitto più grave contestato (traffico di stupefacenti); dalla motivazione emergeva che per tale fattispecie la pena pecuniaria non risultava applicabile, sicché l'irrogazione della multa è stata ritenuta inesistente o materialmente errata.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa ad altro capo di imputazione (illeciti connessi alla normativa sugli stupefacenti) usata nella deduzione dell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha considerato l'aumento di mesi previsto per il capo I-bis).
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Disposizione che ha permesso alla Corte di Cassazione di eliminare la statuizione pecuniaria ritenuta frutto di un errore materiale nel dispositivo, senza rinviare per nuovo esame.
Massime di principio
- Se sussiste un contrasto tra dispositivo e motivazione, la motivazione può prevalere quando chiaramente e inequivocabilmente ricostruisce la volontà del giudice: un vizio materiale nel dispositivo può essere eliminato facendo riferimento alla motivazione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio una parte della sentenza (ad es. l'irrogazione di una multa) quando si tratta di un errore materiale evidente desumibile dalla motivazione e non incide sulla struttura sostanziale della decisione.
- Occorre verificare sempre se la pena pecuniaria è prevista dalla specifica norma incriminatrice: l'applicazione di una multa non prevista costituisce motivo fondato di impugnazione.
- Nel proporre ricorso per cassazione avverso la determinazione della pena è utile indicare con precisione la discrepanza dispositivo/motivazione e mettere in evidenza i calcoli riportati nella motivazione per dimostrare l'errore materiale.
- Quando la modifica del trattamento sanzionatorio deriva da attività di calcolo (attenuanti, aumento per continuazione, riti speciali), la motivazione deve contenere il computo chiaro; in mancanza o in presenza di discordanza con il dispositivo si può chiedere la correzione o l'annullamento limitato senza rinvio.
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