Cassazione Civile, Ordinanza n. 37451/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti da un condomino sulla porzione di sottotetto a lui attribuita e adibita a mansarda all'ultimo piano di un fabbricato condominiale. In primo e in appello era stato accertato che tali opere consistevano nella realizzazione di un balcone sul prospetto condominiale mediante trasformazione di una finestra in porta, nella demolizione della copertura in tegole insistente sulla preesistente pensilina con conseguente trasformazione della stessa in piano di calpestio del balcone ad uso esclusivo, e nella costruzione di un parapetto in muratura con ringhiera in ferro. Il condomino ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse qualificato senza adeguato riscontro il manufatto preesistente come pensilina invece che come sporto-balcone, e avesse apoditticamente ritenuto leso il decoro architettonico dell'edificio senza considerare che altri condomini avevano già apportato modifiche alla facciata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era una "doppia conforme", essendo la decisione d'appello conforme a quella di primo grado, con conseguente preclusione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., ratione temporis applicabile. Ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione, oltre a risultare formulate in modo confuso e generico, soprattutto quanto alla doglianza sul decoro architettonico e sulla rilevanza di altri interventi condominiali. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme tra primo e secondo grado, nel regime applicabile al caso.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nell'ipotesi di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Le doglianze non possono essere usate per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare l'apprezzamento del fatto e della prova, non un reale errore sul riparto dell'onere probatorio.
La corte territoriale aveva ritenuto che le opere pregiudicassero il decoro architettonico dell'edificio; la Cassazione ha rilevato che tale affermazione non era stata specificamente censurata sotto il profilo del criterio di giudizio adottato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti di legge, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non è proponibile per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., secondo il regime applicabile.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché devolvono alla Corte un riesame del merito.
- La doglianza relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. deve individuare un vero errore di diritto; non è ammissibile quando, in realtà, contesti soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Nei giudizi condominiali, la contestazione sulla lesione del decoro architettonico deve essere specifica e investire il criterio giuridico applicato, non potendo limitarsi a richiamare generiche modifiche apportate da altri condomini.
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