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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17133/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'INPS per contributi IVS dovuti nella gestione agricola per lavoratori autonomi, relativi agli anni 2011-2017. La Corte d'Appello, riformando il Tribunale, aveva rigettato l'opposizione dell'interessata ritenendo provato, sulla base delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla stessa e dalla sorella socia della medesima società agricola, lo svolgimento abituale e prevalente dell'attività di coltivatrice diretta presso l'azienda, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione autonoma. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse dato valore probatorio al verbale ispettivo, contenente solo una narrazione indiretta delle dichiarazioni, senza produrre le dichiarazioni originali; 2) vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e omesso esame di un punto decisivo, assumendo che le dichiarazioni richiamate non fossero comunque idonee a dimostrare in concreto l'attività agricola abituale e prevalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la doglianza mirava sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia invertito l'onere probatorio, e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile nei soli limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre osservato che i verbali degli ispettori fanno piena prova solo dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente valutabili dal giudice, che può attribuire loro rilevanza anche decisiva in mancanza di elementi contrari. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché volto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; non era dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una critica alle risultanze probatorie. Poiché l'INPS aveva depositato soltanto procura, nulla è stato disposto sulle spese. La ricorrente è stata però condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo quando il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte diversa da quella che, secondo le regole di scomposizione della fattispecie, avrebbe dovuto sopportarlo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura in cassazione è ammessa entro limiti rigorosi e non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito accelerato, se il ricorrente insiste dopo una proposta dettagliata di inammissibilità, la Corte può richiamare la motivazione della proposta e, quando definisce il giudizio in conformità, opera la disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La condanna alla somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende ha funzione deterrente e sanzionatoria ed è applicabile quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ne esclude l'applicazione in difetto di costituzione dell'intimato e quindi in assenza di una regolazione delle spese di lite.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti casi in cui sia denunciabile un vero vizio di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento dell'attendibilità o della forza persuasiva delle risultanze istruttorie.
  • I verbali degli ispettori fanno piena prova soltanto dei fatti da essi direttamente attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti dagli stessi verbalizzanti; le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono invece liberamente valutabili dal giudice, che può attribuire loro pieno rilievo se univoche e non contraddette da elementi contrari.
  • Nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio deducibile riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio, e non l'insufficienza, la contraddittorietà o la maggiore o minore attendibilità della motivazione sulle prove.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., quando il ricorrente insiste senza apportare argomenti nuovi rispetto alla proposta motivata di definizione, la Corte può limitarsi a recepire la proposta e, se il ricorso è definito in conformità, applicare la condanna sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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