Cassazione Civile, Ordinanza n. 26870/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un appartamento al piano terra di un edificio condominiale, con citazione notificata il 27 febbraio 2013, aveva chiesto al Condominio € 3.530 oltre accessori per danni da infiltrazioni e umidità, con distacco dell’intonaco, manifestatisi dopo lavori di messa in sicurezza dello stabile eseguiti nel 2009. Il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza del 12 gennaio 2018, aveva respinto la domanda per mancata prova della responsabilità condominiale e aveva respinto anche la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione, poiché la polizza non copriva i danni da cattiva manutenzione. In appello, il Tribunale di Torre Annunziata ha riformato la decisione, individuando le cause delle infiltrazioni nella colonna fecale a servizio dei piani superiori, nell’umidità proveniente dal giardino dell’attore e nel difettoso isolamento termico dell’alloggio. Ha ritenuto il Condominio e il danneggiato corresponsabili in misura paritaria, non essendo possibile graduare diversamente gli apporti causali, e ha condannato il Condominio al pagamento della metà del danno quantificato dal CTU. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112, 113 e 345 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse fondato la responsabilità su un vizio costruttivo mai dedotto in primo grado e introdotto per la prima volta in appello; 2) violazione degli artt. 99, 112, 113 e 345 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., per avere, a suo dire, pronunciato oltre la domanda riconoscendo danni da condensa e vizi costruttivi invece dei danni da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione; 3) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la decisione fosse basata su elementi non risultanti dalla CTU e che vi fosse stata erronea valutazione delle prove e dell’onere probatorio; 4) violazione dell’art. 93 c.p.c., contestando che le somme pagate dal proprietario per le spese liquidate in primo grado, versate al procuratore dichiaratosi distrattario, fossero state poste a carico del Condominio anziché richieste direttamente all’avvocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Quanto ai primi due, ha ritenuto che la domanda fosse rimasta quella risarcitoria relativa ai fenomeni infiltrativi e al danno all’immobile: i fatti storici allegati non erano stati sostituiti o integrati con fatti nuovi, e il Tribunale aveva soltanto individuato, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, le cause del danno e la loro rilevanza giuridica. Non vi è stata quindi domanda nuova, ultrapetizione o mutatio libelli; inoltre, l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, se adeguatamente motivata, non è censurabile come violazione di legge per il solo dissenso sulla ricostruzione della volontà della parte. Il terzo motivo è stato respinto perché il Tribunale non aveva utilizzato prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri consentiti, né aveva alterato il valore legale di una prova o invertito l’onere probatorio: aveva svolto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabile nei termini prospettati. Il quarto motivo è stato respinto perché, anche quando le spese siano pagate al difensore della parte vittoriosa dichiaratosi distrattario o anticipatario, la domanda di restituzione conseguente alla riforma della sentenza va proposta contro la parte vittoriosa, unica legittimata passiva, e non direttamente contro il suo avvocato. La Corte ha dichiarato non dovute le spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel caso di specie, i fatti allegati dal Cioffi erano gli stessi già proposti in prime cure, e si sostanziavano nell’esistenza, all’interno del suo alloggio, di fenomeni di infiltrazione ed umidità che, secondo la tesi dell’attore, erano da imputare al Condominio.
Non è domanda nuova in appello la riproposizione della medesima pretesa risarcitoria fondata sui fatti storici già allegati, quando il giudice si limita a individuare, sulla base delle risultanze processuali, la causa giuridicamente rilevante del danno.
Poiché nella specie, le parti sin dal principio si sono confrontate sul medesimo thema decidendum, alla base del quale vi era la contestata esistenza, nell’alloggio del Cioffi, di infiltrazioni e danni dei quali era responsabile il Condominio, non si configurano né lesione del diritto di difesa, né dilatazione dei tempi del giudizio.
La diversa individuazione della causa giuridica del danno non comporta ultrapetizione quando resta invariato il nucleo fattuale della domanda e la vicenda sostanziale dedotta è la stessa, senza pregiudizio delle difese della controparte.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la preferenza accordata a una prova rispetto a un’altra.
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. riguarda l’inosservanza delle regole legali di valutazione della prova o l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del prudente apprezzamento del giudice di merito.
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La violazione dell’onere probatorio sussiste quando il giudice lo pone a carico della parte diversa da quella individuata dalla legge; non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto erroneamente provato un fatto, trattandosi in tal caso di valutazione delle risultanze istruttorie.
Anche nel caso in cui le spese liquidate in sentenza siano versate dalla parte soccombente a mani del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi distrattario o anticipatario, non si configura un rapporto diretto tra soccombente e beneficiario del pagamento, con la conseguenza che la domanda di restituzione va proposta nei riguardi della parte vittoriosa, e non anche direttamente nei riguardi dell’avvocato.
Il pagamento delle spese processuali al difensore della parte vittoriosa non crea, ai fini della restituzione conseguente alla riforma della sentenza, un rapporto diretto tra il soccombente e il difensore; la domanda restitutoria va proposta contro la parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria va identificata, nel suo nucleo immodificabile, in base al bene della vita richiesto e ai fatti storico-materiali allegati, non in base alla qualificazione giuridica indicata dalla parte. Se i fatti allegati restano invariati, il giudice può individuare la fattispecie normativa applicabile e la causa giuridicamente rilevante del danno senza che ciò costituisca domanda nuova.
- La modifica del petitum o della causa petendi non determina di per sé una domanda nuova o una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché la pretesa modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le possibilità difensive della controparte né comporti un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
- La violazione del principio di disponibilità delle prove sussiste quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è sufficiente contestare il peso comparativo attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione delle regole sul prudente apprezzamento della prova è configurabile quando il giudice attribuisce a una risultanza probatoria un valore legale che non le compete, o disapplica una regola legale di valutazione; il mero dissenso sulla valutazione delle prove non consente un nuovo esame del merito in cassazione.
- La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce il carico a una parte diversa da quella individuata dalla legge, non quando ritiene, in base alle prove, che la parte onerata lo abbia assolto.
- Quando una sentenza che liquidava spese processuali viene riformata, il pagamento eseguito dalla parte soccombente direttamente al difensore dichiaratosi distrattario o anticipatario non instaura un rapporto restitutorio diretto con quest’ultimo: la domanda di restituzione va proposta contro la parte vittoriosa.
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