Cassazione Civile, Ordinanza n. 26825/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Il danno alla persona era occorso durante lo smontaggio di un palco che il Comune aveva concesso gratuitamente a una cooperativa per una manifestazione. Il giudice di primo grado aveva condannato al risarcimento la sola cooperativa. Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte d’appello di Cagliari aveva rideterminato in diminuzione il risarcimento, ponendolo a carico solidale della cooperativa e del Comune e attribuendo anche al danneggiato una quota di responsabilità, perché si era inserito senza competenze nelle operazioni pericolose. Aveva ravvisato la responsabilità della cooperativa per l’assenza di precauzioni e per aver consentito la partecipazione del danneggiato, quella del Comune per non aver assicurato il supporto tecnico e le cautele necessarie, e quella del danneggiato per la propria imprudenza. Il Comune ha proposto ricorso principale con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., sostenendo che la cooperativa avesse introdotto in appello una domanda nuova, fondata sulla natura pubblica del palco e su obblighi comunali di controllo non dedotti in primo grado; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o illogica sulla responsabilità del Comune; (3) omesso esame del fatto che il supporto tecnico comunale sarebbe stato subordinato a una richiesta della cooperativa, mai presentata; (4) violazione delle norme sui beni pubblici, sul comodato e sulla responsabilità civile, contestando la qualificazione del palco e l’addebito di responsabilità al Comune. Il danneggiato ha proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione dell’art. 1227 c.c. e una motivazione apparente, perché la Corte d’appello gli aveva attribuito una quota causale e ridotto il risarcimento nonostante la responsabilità della cooperativa e del Comune. La cooperativa ha resistito a entrambi i ricorsi. In via preliminare la Cassazione ha rilevato l’irritualità della procura conferita dalla cooperativa al nuovo difensore, poiché il giudizio, già pendente in primo grado all’entrata in vigore della L. 69/2009, restava soggetto al testo previgente dell’art. 83, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul primo motivo del Comune, ha escluso la novità della domanda: i fatti costitutivi erano rimasti gli stessi — concessione gratuita del palco, svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio e verificazione del danno — mentre era mutata la loro interpretazione giuridica e la valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato rigettato perché la sentenza d’appello aveva esposto in modo logico e comprensibile che le caratteristiche del palco e la promessa di supporto tecnico fondavano obblighi comunali di controllo e cautela, il cui inadempimento era causalmente collegato al danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: non denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, ma proponeva una diversa interpretazione della nota sindacale del 7 agosto 2007, non univocamente suscettibile della lettura sostenuta dal Comune. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la responsabilità comunale non dipendeva dalla qualificazione del palco come bene pubblico o dalla natura pubblicistica o privatistica della concessione, bensì dalle caratteristiche del bene e dall’impegno a fornire supporto tecnico, da cui derivavano doveri di cautela e controllo. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la Corte d’appello aveva motivato la corresponsabilità del danneggiato con la sua scelta imprudente di inserirsi in operazioni di smontaggio senza competenze e senza le necessarie cautele; la censura chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha inoltre rilevato l’irritualità della procura al nuovo difensore della cooperativa, conferita con modalità non ammesse dalla disciplina applicabile ratione temporis. Le spese tra Comune e danneggiato sono state integralmente compensate; ciascun ricorrente è stato condannato a rimborsare alla cooperativa euro 3.500,00, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato dichiarato sussistente, per entrambi i ricorrenti, il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
nel caso in esame, ricadente sotto la previgente disciplina del citato art. 83, co. 3, c.p.c., per la nomina del nuovo difensore sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dal secondo comma dello stesso art. 83 del codice di rito, non essendo ammesse altre modalità
Per un giudizio soggetto al testo previgente dell’art. 83 c.p.c., la nomina del nuovo difensore deve rispettare le forme allora prescritte dal secondo comma; non è sufficiente la procura apposta alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore.
al giudizio in esame - già pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009 (art. 58, co. 1) – non possa trovare applicazione il disposto dall’art. 83, co. 3, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 45, co. 9, della legge citata) che ora ammette (integrando, sul punto, il precedente testo della norma codicistica) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento di procura speciale con apposizione in calce o a margine «della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»
La facoltà di conferire la procura speciale al nuovo difensore mediante apposizione in calce o a margine della memoria di nomina, introdotta dalla modifica del 2009, non si applica ai giudizi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, secondo la disciplina transitoria richiamata.
proposta impugnazione in sede d’appello, il giudice del gravame ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo
La diversa qualificazione giuridica della domanda in appello non comporta una domanda nuova se i fatti costitutivi della fattispecie riqualificata coincidono con quelli allegati in origine o sono con essi in rapporto di continenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
si tratta di una motivazione logica e pienamente comprensibile, di per sé idonea a dar conto delle ragioni poste a fondamento della decisione assunta
La motivazione è idonea quando espone in modo comprensibile e logicamente coerente le ragioni della decisione; nel caso concreto, la sentenza d’appello aveva spiegato gli obblighi di cautela e controllo del Comune e il collegamento del loro inadempimento con il danno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
da tanto deriva l’esclusione di alcuna omissione da parte della corte territoriale, essendosi risolta, la doglianza in esame, in una mera differente offerta interpretativa - inammissibile in questa sede - dei materiali probatori acquisiti
La censura per omesso esame non può essere utilizzata per sollecitare una diversa interpretazione del materiale probatorio; nel caso concreto, la contestazione del significato della nota sindacale non individuava un fatto storico decisivo omesso.
la corte territoriale ha correttamente sottolineato le ragioni dell’imprudenza di cui si rese responsabile il danneggiato (nell’inserirsi all’interno di un processo lavorativo pericoloso senza alcuna competenza) e della conseguente efficacia causale di tale comportamento nella produzione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La condotta imprudente del danneggiato che si inserisca senza competenze in un’attività pericolosa può assumere efficacia causale nella produzione del danno e giustificare la riduzione del risarcimento; la valutazione di merito, se adeguatamente motivata, non è riesaminabile in cassazione sotto forma di richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In appello il giudice può interpretare e qualificare diversamente la domanda senza incorrere in una mutatio libelli quando restano immutati i fatti storici costitutivi e il bene della vita richiesto; la diversa individuazione della loro rilevanza giuridica non trasforma, da sola, la domanda in una domanda nuova.
- Nelle azioni risarcitorie, il nucleo identificativo della domanda è costituito dal bene della vita richiesto e dai fatti storico-materiali allegati, non dalla qualificazione giuridica proposta dalla parte; spetta al giudice individuare la fattispecie normativa cui ricondurre i fatti ritualmente dedotti.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, sotto tale veste, si sollecita soltanto una diversa interpretazione delle prove o di un documento il cui contenuto ammetta più letture ragionevoli.
- La concessione in uso di un bene con caratteristiche che richiedono competenze e cautele specifiche, unitamente all’impegno del concedente di fornire supporto tecnico, può fondare obblighi di controllo e cautela in capo al concedente, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica del titolo della concessione.
- La condotta imprudente del danneggiato che partecipi volontariamente a un’attività pericolosa senza competenze e senza adottare le cautele necessarie può avere efficacia causale concorrente e comportare la riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., se tale valutazione è sorretta da motivazione comprensibile.
- La procura al nuovo difensore apposta alla memoria di nomina secondo la modalità introdotta dalla L. 69/2009 non è utilizzabile per i giudizi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge; in tali giudizi valgono le forme previste dal testo previgente dell’art. 83 c.p.c.
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