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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26873/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

Due ex coniugi, sposati nel 1999 in regime di separazione dei beni, erano comproprietari di un immobile acquistato nel 2004 per € 439.000, in parte utilizzando il ricavato della vendita di un bene di proprietà esclusiva del marito e in parte mediante un mutuo di € 320.000. Con una scrittura privata del 22 settembre 2006, intervenuta nel contesto della separazione consensuale, avevano concordato di vendere a terzi l’immobile entro il 31 dicembre 2007 e che, fino a quella data, la moglie avrebbe potuto continuare ad abitarvi. Dopo il mancato perfezionamento della vendita, la moglie proseguì nel godimento esclusivo del bene. Il marito agì chiedendo lo scioglimento della comunione e diverse somme, tra cui il rimborso di esborsi relativi al mutuo, all’IMU e alle utenze. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10216/17, sciolse la comunione assegnando al marito la quota della moglie contro il pagamento di € 328.000; riconobbe inoltre € 100.000 in forza della scrittura privata, € 29.500 per danno da mancato guadagno e il rimborso della metà dell’IMU. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4638/2022 del 5 luglio 2022, accolse parzialmente entrambi i gravami, condannando la moglie a pagare € 254.044 per il mancato godimento del bene da parte del marito e respingendo la domanda di quest’ultimo per danno da mancata vendita. La moglie ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 1102, 2043 e 1148 c.c.: ha contestato che il termine del 31 dicembre 2007 segnasse la cessazione dell’uso esclusivo convenuto e ha sostenuto che il marito non avesse dimostrato un impedimento al proprio godimento dell’immobile imputabile a lei.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha ritenuto plausibile l’interpretazione della scrittura privata adottata dalla Corte d’appello: il titolo convenzionale che consentiva alla ricorrente il godimento esclusivo era limitato al 31 dicembre 2007, sicché dalla successiva scadenza il protrarsi di tale godimento poteva essere inteso come contrario alla volontà dell’altro comproprietario di partecipare all’uso del bene. La ricorrente non ha indicato quali specifici canoni ermeneutici sarebbero stati violati né in che modo, limitandosi a contrapporre una diversa lettura della clausola, non sufficiente in sede di legittimità quando l’interpretazione del giudice di merito è plausibile. La censura sulla mancata prova di un atto di esclusione dal godimento non si confrontava adeguatamente con la ratio della decisione. La Corte ha quindi confermato l’esito del giudizio di merito. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.800, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali, IVA, CPA e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.

    Quando non sia possibile un godimento diretto del bene comune in pari misura, il godimento esclusivo di un comproprietario comporta l’obbligo di corrispondere agli altri i frutti civili dalla richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento; nel caso deciso, la scadenza del titolo convenzionale di godimento esclusivo è stata interpretata dal giudice di merito come dissenso implicito alla prosecuzione dell’esclusività e richiesta di uso comune.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte non ha accolto la denuncia di violazione dell’art. 2043 c.c.; il passaggio non formula però un’interpretazione sostanziale autonoma della norma, poiché la decisione si fonda sulla lettura della convenzione e sui principi relativi al godimento del bene comune.

  • art. 1148 c.c.

    La Corte non ha accolto la denuncia di violazione dell’art. 1148 c.c.; il testo non ricava dalla disposizione una regola interpretativa autonoma, decidendo la controversia sulla base della scadenza del titolo convenzionale e dei principi in materia di comunione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

    La censura in cassazione sull’interpretazione di una clausola deve indicare i canoni ermeneutici concretamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato. Non basta contrapporre una lettura alternativa: è sufficiente che l’interpretazione accolta sia una delle plausibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato quale riferimento per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il comproprietario che, in mancanza di una deliberazione sull’uso indiretto del bene comune, ne goda da solo deve corrispondere agli altri partecipanti i frutti civili dalla data in cui gli sia pervenuta la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento.
  • La scadenza di un accordo che attribuisce a un comproprietario il godimento esclusivo del bene fino a una data determinata può essere interpretata, secondo le circostanze e il contenuto dell’accordo, come dissenso dell’altro comproprietario alla prosecuzione dell’uso esclusivo e richiesta di uso comune.
  • Per denunciare in cassazione un errore nell’interpretazione di una clausola contrattuale occorre specificare i canoni ermeneutici violati e il punto e il modo della loro violazione; non è sufficiente contrapporre all’interpretazione plausibile del giudice di merito una lettura alternativa.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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