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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli istanti hanno chiesto la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26955/2024, depositata il 17 ottobre 2024. L’ordinanza, accogliendo il primo motivo del ricorso e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., aveva liquidato in € 3.118,00 i compensi relativi al giudizio di merito. Quest’ultimo si era articolato in due fasi: una conclusa con il decreto n. 990/2018, cassato con ordinanza n. 21750/2021, e una fase di rinvio conclusa con il decreto n. 490/2021. Gli istanti hanno sostenuto che la liquidazione riguardasse una sola delle due fasi e chiesto di correggere l’ordinanza affinché fosse considerato anche l’altro giudizio. Il Ministero non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha osservato che l’espressione «giudizio di merito» contenuta nell’ordinanza poteva riferirsi, in astratto, tanto a una sola fase quanto all’intero giudizio articolato in due fasi; gli istanti, tuttavia, non avevano dimostrato che l’importo liquidato fosse inferiore ai minimi tariffari per l’intero giudizio, né che la liquidazione si riferisse con assoluta certezza a una sola fase. La richiesta non mirava quindi a emendare una svista materiale, ma a ottenere un’integrazione o specificazione della decisione, non consentita mediante il procedimento di correzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva e, secondo il principio richiamato, nel procedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini della liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Dalla lettura dell’ordinanza oggetto dell’istanza di correzione, risulta che la Corte di cassazione, nell’accogliere il primo motivo del ricorso decidendo la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha liquidato i compensi relativi al giudizio di merito in € 3.118,00.

    La disposizione è richiamata quale base per la decisione della causa nel merito da parte della Cassazione nell’ordinanza oggetto dell’istanza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Va infatti data continuità al principio secondo cui “L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c.“

    Il procedimento di correzione, così come la revocazione prevista dalla norma, non può essere utilizzato per ottenere una specificazione o interpretazione del contenuto della decisione della Cassazione.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta una situazione di soccombenza; di conseguenza, non vi si liquidano le spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica.

    Nel procedimento di correzione non ricorre soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.; pertanto non è possibile liquidare le spese, neppure se la parte non richiedente si oppone alla rettifica.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell’errore materiale non è utilizzabile per ottenere l’integrazione, la specificazione o l’interpretazione di una decisione della Corte di cassazione: occorre che si tratti dell’emenda di una svista materiale.
  • Quando la formulazione della decisione non consente di stabilire con certezza se una liquidazione riguardi una sola fase o l’intero giudizio, la richiesta di precisare quale ambito essa comprenda non costituisce correzione di errore materiale se non è dimostrato che l’importo sia inferiore ai minimi tariffari per l’intero giudizio o che la decisione si riferisca certamente a una sola fase.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza ai fini della liquidazione delle spese, neppure quando la parte non richiedente partecipi al contraddittorio e si opponga all’istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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