Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Il resistente aveva acquistato, con decreto di trasferimento del 24 aprile 2009 emesso all’esito di una procedura esecutiva, il 50% di un immobile; la restante metà apparteneva alla ricorrente, che vi abitava in via esclusiva con la propria famiglia. Dopo un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che aveva stimato l’indennità dovuta in € 355 mensili, il resistente aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna della comproprietaria al pagamento di € 23.430, calcolati da maggio 2009. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 1° luglio 2016, aveva accolto la domanda soltanto per il periodo successivo alla richiesta del 13 maggio 2013, liquidando € 13.135 oltre interessi; la Corte d’appello, con sentenza n. 1481/2021, aveva confermato. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c., poiché il collegio d’appello comprendeva un giudice ausiliario, nonostante la declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina relativa; 2) violazione dell’art. 1102 c.c., sostenendo che l’uso dell’immobile non avesse alterato la destinazione della cosa comune né impedito al comproprietario di esercitare il proprio diritto, sicché non spettava alcuna indennità; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che gravasse su di lei dimostrare di aver proposto modalità alternative di godimento e sostenendo che spettasse al comproprietario attore provare la propria esclusione dall’uso; 4) nullità per violazione dell’art. 702-ter c.p.c., per il mancato mutamento dal rito sommario a quello ordinario. La sentenza impugnata aveva accertato che la richiesta di indennità era stata manifestata in modo inequivoco con la lettera del 13 maggio 2013 e che l’uso esclusivo risultava dalla residenza della ricorrente e della sua famiglia in un immobile di circa 85 mq, senza che fosse stata proposta una turnazione o altra modalità di godimento compatibile.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato: la legittimità della partecipazione del giudice ausiliario va valutata al momento del deposito della sentenza d’appello, non al momento in cui il giudizio si esaurisce; la disciplina transitoria consentiva tale partecipazione entro il 31 ottobre 2025 e la sentenza impugnata, secondo la motivazione, era stata pronunciata nel 2011. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: è stata ritenuta provata l’occupazione esclusiva e ostile dell’immobile e la conseguente impossibilità per l’altro comproprietario di goderne; l’indennità decorre dalla manifestazione della volontà di usare il bene, seguita dal diniego, e può essere commisurata al valore figurativo del canone locativo di mercato. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza dell’accertamento dell’uso esclusivo, non spettava alla ricorrente dimostrare di non avere ecceduto i limiti dell’art. 1102 c.c. Il quarto motivo è infondato: la motivazione d’appello relativa all’asserita tardività dell’istanza di mutamento del rito era erronea, perché l’art. 702-ter c.p.c. non fissava un termine per tale richiesta; tuttavia, la ricorrente non aveva censurato le autonome ragioni secondo cui la scelta sul mutamento del rito è rimessa alla valutazione del giudice e non era stato dedotto uno specifico pregiudizio difensivo. La Corte ha comunque confermato che il mutamento del rito è discrezionale e dipende dalla compatibilità della controversia con un’istruttoria semplificata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, cassa e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Dal che deriva la manifesta infondatezza della doglianza in esame, poiché il momento al quale fare riferimento, per verificare la possibilità che l’appello fosse deciso da un collegio composto anche da un giudice ausiliario non è quello della definizione del giudizio, ma quello del deposito della sentenza di seconde cure.
La composizione del collegio va valutata con riferimento al momento in cui la sentenza d’appello è depositata; la successiva scadenza del regime transitorio non rende invalida una decisione pronunciata quando la partecipazione del giudice ausiliario era ancora consentita.
In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
L’uso esclusivo dell’intero immobile comune che impedisca all’altro comproprietario il godimento, anche sotto forma di frutti civili, oltrepassa i limiti dell’art. 1102 c.c. e può fondare il diritto a un’indennità.
Non si configura neppure alcuna violazione dell’art. 1102 c.c., poiché non era la convenuta a dover fornire la prova di non aver ecceduto dai limiti della disposizione, in quanto nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non controversa, e comunque conseguita la dimostrazione, dell’utilizzazione esclusiva e ostile dell’immobile.
La Corte respinge la censura sul riparto dell’onere probatorio perché l’uso esclusivo e ostile era stato ritenuto non controverso e comunque provato nel giudizio di merito; non occorre quindi attribuire alla comproprietaria l’onere di provare in astratto la mancata eccedenza dai limiti dell’uso della cosa comune.
In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente.
Il mutamento dal rito sommario a quello ordinario è rimesso alla valutazione del giudice, che deve verificare la compatibilità della controversia con un’istruttoria semplificata considerando l’insieme delle difese. Il rito sommario può comprendere anche prove costituende assunte con modalità deformalizzate.
Massime di principio
- L’occupazione esclusiva dell’intero immobile comune, destinato all’uso personale di un comproprietario e tale da impedire all’altro un godimento effettivo, anche dei frutti civili, viola i limiti dell’art. 1102 c.c. e può comportare il pagamento di un’indennità.
- L’indennità per l’occupazione esclusiva del bene comune decorre da quando il comproprietario escluso manifesta in modo inequivoco l’intenzione di utilizzare il bene e tale richiesta incontra un diniego.
- L’indennità per l’uso esclusivo di un immobile comune può essere determinata facendo riferimento ai frutti civili, commisurati al valore figurativo del canone locativo di mercato.
- Quando il giudice di merito ha accertato che l’utilizzazione esclusiva e ostile del bene è provata o non controversa, non è fondata la censura secondo cui avrebbe dovuto gravare sull’occupante l’onere di dimostrare di non aver ecceduto i limiti dell’uso della cosa comune.
- Nel procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito spetta alla valutazione del giudice, che deve stabilire se la controversia sia compatibile con un’istruttoria semplificata; quest’ultima può comprendere anche prove costituende assunte con modalità deformalizzate.
- La legittimità della partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d’appello, secondo il regime transitorio considerato nella decisione, va verificata con riferimento alla data di deposito della sentenza.
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