Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29537 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Dazi doganali - Classificazione doganale - Criteri - Uso previsto e non uso possibile - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Dogane aveva riclassificato i dispositivi importati, inizialmente dichiarati come carrozzelle o veicoli per invalidi esenti da dazio e soggetti a IVA agevolata, qualificandoli invece come autoveicoli destinati al trasporto di persone, con conseguente recupero di dazi e IVA. Il motivo accolto ha riguardato l'insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica e della sentenza, poiché non risultavano adeguatamente indicate e analizzate le caratteristiche oggettive dei prodotti rilevanti per la classificazione doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha escluso che l'avviso di rettifica abbia una funzione meramente processuale di provocatio ad opponendum: l'atto deve esporre in modo chiaro e completo le ragioni della pretesa, sia per garantire il diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio. In materia di classificazione doganale occorre fare riferimento all'uso previsto del prodotto, ricavato dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive alla data dell'importazione, e non al suo possibile utilizzo alternativo. Poiché tali caratteristiche non erano state adeguatamente descritte né dall'Agenzia né dal giudice d'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamata con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e alla necessità che il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    Richiamato in relazione alla motivazione e alla rettifica degli accertamenti doganali.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, consentendo di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 43

    Richiamato dalla contribuente in materia di motivazione dell'atto doganale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La relativa censura, concernente l'introduzione di questioni nuove e l'applicazione della disciplina sopravvenuta nel giudizio, è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Regolamento CEE n. 718 del 2009

    Richiamato dalla Commissione Tributaria Regionale per la classificazione dei veicoli; la questione relativa alla sua applicabilità è rimasta assorbita a causa della cassazione per difetto di motivazione.

  • Nomenclatura combinata dell'Unione europea

    La classificazione tariffaria deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e sul suo uso previsto alla data dell'importazione, non sul semplice uso possibile.

  • Corte di giustizia UE, 26 maggio 2016, causa C-198/15, Invamed Group Ltd

    Ai fini della classificazione tariffaria rileva l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione.

    La possibilità che un veicolo destinato a persone con disabilità possa essere utilizzato anche da persone non disabili è irrilevante, se le caratteristiche oggettive del prodotto dimostrano che il suo uso previsto è quello agevolato per persone con disabilità.

Massime di principio

  • Negli accertamenti doganali l'amministrazione deve motivare concretamente la riclassificazione, indicando le caratteristiche tecniche e funzionali dei beni e spiegando perché esse giustifichino l'inquadramento in una diversa voce tariffaria.
  • La classificazione doganale si determina principalmente sulla base delle caratteristiche oggettive del prodotto esistenti al momento dell'importazione e del suo uso previsto, non sulla base di utilizzi meramente possibili o occasionali.
  • Un avviso di rettifica non può limitarsi a una motivazione generica o a un semplice richiamo alla diversa voce doganale: deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
  • Quando l'atto impositivo non descrive gli elementi tecnici decisivi per la classificazione, il giudice non può colmare tale carenza con una motivazione apodittica o con valutazioni astratte.
  • In caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente la classificazione sulla base delle caratteristiche concrete dei prodotti e delle norme applicabili alla data dell'importazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.