Sentenza del 16/11/2018 n. 260 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Associazione sportiva dilettantistica - Agevolazioni Ires, Irap, Iva - Condizioni: Organi sociali elettivi e scopo mutualistico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche. Gli utili derivanti dall'attività commerciale sono stati ritenuti imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, in quanto l'associazione non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per il regime agevolato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione contestava il recupero a tassazione e la negazione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici dalla legge n. 398/1991, sostenendo di poter beneficiare del regime agevolato. Dalle verifiche risultava tuttavia l'assenza di organi sociali elettivi, elemento incompatibile con l'effettiva esistenza di uno spirito associativo e di uno scopo mutualistico. Tale assenza evidenziava invece lo svolgimento di un'attività avente natura prevalentemente economico-commerciale.
Norme richiamate
Legge n. 398/1991
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone l'effettiva sussistenza dei requisiti associativi e mutualistici, non essendo sufficiente la sola qualificazione formale dell'ente.
Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche
La presenza di organi sociali elettivi è stata considerata indice essenziale dell'effettiva partecipazione degli associati e dell'esistenza di uno spirito associativo. La loro assenza può dimostrare che l'ente opera in concreto come soggetto commerciale.
Imposta sul reddito delle società (IRES)
Gli utili prodotti da un'attività commerciale svolta da un ente privo dei requisiti per le agevolazioni devono essere assoggettati a imposizione ordinaria.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
L'attività economica effettivamente esercitata dall'associazione può integrare il presupposto impositivo IRAP, anche quando l'ente si qualifica formalmente come associazione sportiva dilettantistica.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Le operazioni aventi natura commerciale restano soggette a IVA quando l'ente non può dimostrare l'applicabilità delle specifiche esclusioni o agevolazioni previste per le attività associative.
Massime di principio
- Per accedere a un regime fiscale agevolato non è sufficiente la denominazione di associazione sportiva dilettantistica o l'iscrizione formale: occorre dimostrare il concreto svolgimento di attività associativa e mutualistica.
- L'assenza di organi sociali elettivi e di una reale partecipazione degli associati costituisce un forte indice di natura commerciale dell'ente.
- Gli elementi sostanziali dell'organizzazione e della gestione prevalgono sulle qualificazioni statutarie o meramente formali.
- Quando l'ente opera in concreto come impresa commerciale e non possiede i requisiti agevolativi, i relativi proventi possono essere recuperati a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA.
- Le associazioni che intendono applicare agevolazioni fiscali devono documentare regolari elezioni degli organi, partecipazione degli associati, democraticità interna, corretta tenuta della documentazione e coerenza tra attività dichiarata e attività effettivamente svolta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 7995 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 8001 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 16 nov 2018Sentenza del 16/11/2018 n. 10094 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →