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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 24.790,86, sostenendo inizialmente la nullità della notificazione effettuata via PEC per mancanza della certificazione di conformità con firma digitale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. In appello, la società aveva contestato l'erronea applicazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e del Codice dell'amministrazione digitale. Tuttavia, il giudice d'appello ha esaminato preliminarmente la validità della notificazione dell'appello, rilevando che l'impugnazione era stata notificata via PEC il 13 settembre 2016, quando il processo tributario telematico non era ancora operativo nella Regione Molise.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo giuridicamente inesistente e non sanabile la notificazione via PEC effettuata prima dell'entrata in vigore, in Molise, delle regole tecniche del processo tributario telematico, divenute operative solo il 15 ottobre 2016. La costituzione in giudizio di Equitalia non ha potuto sanare il vizio. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate per la novità e particolarità della questione. È rimasta quindi ferma la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro la cartella e condannato la società alle spese.

Norme richiamate

  • Articoli 16-bis, comma 3, 20, comma 1 e 2, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    "Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione."

    La notificazione via PEC degli atti del processo tributario è ammessa solo quando siano operative, presso l'ufficio giudiziario competente, le disposizioni e le specifiche tecniche del processo tributario telematico.

  • Articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015

    L'efficacia delle notificazioni e dei depositi telematici decorre secondo le modalità e i tempi stabiliti dai decreti attuativi relativi al processo tributario telematico.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013, articolo 3, comma 3

    La norma demanda a successivi provvedimenti l'individuazione delle regole tecnico-operative per l'utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015

    Ha disciplinato le specifiche tecniche del processo tributario telematico e la sua introduzione progressiva, inizialmente limitata alle Commissioni Tributarie di Toscana e Umbria.

  • Articolo 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione sia qualificata come giuridicamente inesistente, anziché semplicemente nulla.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Disciplina il servizio di posta elettronica certificata, ma la sua utilizzabilità nel processo tributario dipende anche dalle specifiche norme processuali e tecniche applicabili.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanze n. 9430/2018, n. 18321/2017, n. 17941/2016 e n. 24640/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 7155/2017

    La PEC non può essere utilizzata per notificare atti del processo tributario prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella specifica Regione; la notificazione effettuata fuori da tale regime è inesistente e non sanabile neppure tramite la costituzione della controparte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notificazione via PEC dipende non solo dalla disponibilità della PEC, ma anche dall'effettiva operatività del processo tributario telematico presso la Commissione competente e nel momento in cui l'atto viene notificato.
  • Prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche applicabili territorialmente, l'atto processuale deve essere notificato con le modalità tradizionali previste dalla legge, come ufficiale giudiziario, consegna diretta o raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Una notificazione PEC effettuata in un periodo o in un territorio in cui il processo tributario telematico non è operativo può essere considerata giuridicamente inesistente, non una semplice nullità.
  • Quando la notificazione è inesistente, la costituzione in giudizio della controparte o la conoscenza effettiva dell'atto non bastano a sanare il vizio.
  • Prima di notificare un ricorso o un appello telematico occorre verificare la normativa vigente ratione temporis, la data di attivazione del processo telematico nella Regione competente e le relative specifiche tecniche.
  • L'inosservanza delle modalità di notificazione può impedire l'esame del merito dell'impugnazione: il giudice può dichiarare l'atto inammissibile senza valutare le contestazioni sostanziali sulla cartella.

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