Sentenza del 16/11/2018 n. 1784 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Agente della Riscossione - D.Lgs. 156/2015- Rappresentanza in giudizio - Legali esterni - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’agente della riscossione davanti alle Commissioni Tributarie. In particolare, è stata contestata la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, dopo l’incorporazione dell’ex Equitalia, di affidare discrezionalmente la difesa processuale ad avvocati del libero Foro. La decisione esclude tale possibilità, ritenendo che l’Agenzia debba avvalersi dei propri funzionari, appartenenti alla struttura territorialmente competente o alla struttura sovraordinata, come la Direzione Regionale.
La decisione
La tesi favorevole all’utilizzo discrezionale di legali esterni è stata respinta. L’Agenzia delle Entrate non può affidare liberamente la rappresentanza e la difesa davanti alle Commissioni Tributarie a professionisti del libero Foro, dovendo invece essere rappresentata dai propri funzionari competenti per territorio o dalla struttura territoriale sovraordinata. Il testo non indica espressamente il dispositivo formale, ma il principio affermato è sfavorevole all’Amministrazione qualora abbia utilizzato legali esterni senza una specifica base normativa.
Norme richiamate
D.Lgs. 156/2015
La disciplina viene interpretata nel senso che l’Agenzia delle Entrate, anche quale soggetto subentrato all’ex Equitalia, deve esercitare la rappresentanza e la difesa nel processo tributario tramite i propri funzionari, appartenenti alla struttura territorialmente competente o a quella sovraordinata, e non tramite legali esterni scelti discrezionalmente.
Massime di principio
- L’incorporazione o la riorganizzazione di un ente pubblico non comporta automaticamente la libertà di affidare a professionisti esterni la rappresentanza processuale: occorre verificare la specifica disciplina normativa applicabile.
- Nel processo tributario, quando la legge prevede che l’Amministrazione sia rappresentata dai propri funzionari, la nomina di un avvocato del libero Foro può essere contestabile per difetto di legittimazione o di rappresentanza.
- La competenza alla difesa va normalmente individuata nella struttura dell’Amministrazione territorialmente competente oppure, quando previsto, nella struttura gerarchicamente sovraordinata.
- Prima di contestare la validità della costituzione in giudizio è necessario verificare il testo vigente delle norme, eventuali modifiche successive e l’esistenza di specifiche deroghe o autorizzazioni.
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