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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 8001 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Atti impugnabili - Vizi propri - Avviso di accertamento - Cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso contro la cartella è stato respinto. Una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento, la pretesa tributaria è irretrattabile e ruoli e cartella costituiscono meri atti di riscossione. Non è quindi possibile rimettere in discussione, mediante l'impugnazione della cartella, questioni relative agli atti prodromici ormai coperti dal giudicato, in assenza di contestazioni riguardanti vizi propri della cartella.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale deducendo esclusivamente vizi riferibili agli avvisi di accertamento presupposti, senza allegare specifici vizi propri della cartella o degli atti della riscossione. Gli avvisi di accertamento erano però divenuti definitivi, essendo intervenuta una sentenza passata in giudicato non impugnata dal contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

    La cartella di pagamento deve essere contestata per vizi propri, mentre i vizi degli atti presupposti devono essere fatti valere nei termini contro tali atti. Se gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi, non possono essere nuovamente contestati attraverso l'impugnazione della cartella.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, oppure è divenuto definitivo per effetto di un giudicato, le contestazioni relative al suo contenuto non possono essere riproposte contro la successiva cartella di pagamento.
  • L'impugnazione della cartella deve concentrarsi sui suoi vizi propri, come errori di notifica, difetti di motivazione, inesistenza o invalidità del ruolo, errori di calcolo o altre irregolarità specificamente riferibili alla fase della riscossione.
  • La cartella può essere impugnata per vizi dell'atto presupposto soprattutto quando quest'ultimo non sia stato validamente notificato o quando il contribuente non ne abbia avuto legale conoscenza; tale possibilità non opera, di regola, se l'atto presupposto è coperto da giudicato.
  • Il giudicato sugli avvisi di accertamento rende irretrattabile la pretesa tributaria e impedisce di utilizzare gli atti successivi della riscossione per riaprire il merito della controversia.

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