Cassazione Civile, Ordinanza n. 25942/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso degli interessi maturati su un credito IVA relativo al terzo trimestre 2013. In precedenza l'amministrazione aveva disposto il rimborso del capitale e di una parte degli interessi richiesti, indicando espressamente il periodo per cui gli interessi erano riconosciuti; la contribuente non aveva impugnato tali atti e, successivamente, aveva presentato una nuova istanza ottenendo un ulteriore diniego comunicato il 2 marzo 2015. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo gli interessi per un limitato periodo, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per aver ritenuto tardiva l'eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo, benché rilevabile d'ufficio, sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto impugnare il precedente parziale diniego; 2) violazione del giudicato per avere la CTR attribuito efficacia di cosa giudicata a una precedente sentenza resa tra le stesse parti in altro giudizio; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto nuova in appello un'eccezione già prospettata; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla tardiva produzione documentale e alla natura di alcune fatture prive di bolle doganali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che il provvedimento di rimborso parziale, privo di indicazioni interlocutorie, vale come rigetto implicito della parte non rimborsata e deve essere impugnato entro 60 giorni; la mancata impugnazione rende improponibile una successiva istanza avente il medesimo oggetto. Il successivo diniego del 2 marzo 2015 era quindi meramente confermativo e non autonomamente impugnabile. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Il provvedimento di rimborso parziale, nella parte di mancato accoglimento, è atto impugnabile come rigetto del rimborso richiesto; il suo mancato tempestivo gravame preclude una nuova contestazione sul medesimo oggetto.
Il termine di impugnazione del diniego/rifiuto di rimborso è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto.
L'eccezione di improponibilità/inammissibilità può essere rilevata anche in appello perché attiene all'ammissibilità della domanda e alla ritualità del rapporto processuale.
La CTR aveva escluso che la comunicazione del parziale riconoscimento del credito fosse stata preceduta da adeguata comunicazione ai sensi della norma; tale profilo è rimasto assorbito.
Il motivo relativo al giudicato esterno è stato dedotto, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo sul giudicato, senza che la Corte dovesse esaminarlo nel merito per effetto dell'assorbimento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e di legge sul processo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; profilo non scrutinato per assorbimento.
Massime di principio
- In materia di rimborso tributario, il provvedimento che concede solo una parte della somma richiesta, senza qualificarsi come interlocutorio, integra rigetto implicito della quota residua e deve essere impugnato nei termini di legge.
- La mancata impugnazione del diniego, espresso o implicito, consolida l'accertamento amministrativo e preclude la proposizione di una successiva istanza sul medesimo credito o sulla medesima frazione di credito, salvo autotutela.
- L'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto è rilevabile anche d'ufficio e può essere sollevata in appello, perché attiene all'ammissibilità della domanda e alla regolare instaurazione del rapporto processuale.
- Un successivo provvedimento di diniego che si limiti a confermare un precedente parziale rigetto già consolidato non è autonomamente impugnabile.
- Quando il ricorso introduttivo è improponibile per omessa impugnazione del precedente rigetto implicito, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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