Cassazione Penale, Ordinanza n. 05583/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione di cocaina a fini di spaccio in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei ricorrenti contestava, con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la sussistenza della destinazione della sostanza allo spaccio, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sarebbero stati sufficienti a escludere l'uso personale; inoltre i ricorsi contestavano la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Uno dei ricorrenti deduceva anche violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 c.p., ma la censura era giudicata priva di specificità perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. Un ulteriore motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato; la Corte ha però rilevato che la pena era stata fissata al di sotto della media edittale e motivata con richiamo alla gravità e organizzazione della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla destinazione allo spaccio, valorizzando la quantità della droga, l'ammontare del denaro sequestrato, l'assenza di redditi e le modeste condizioni economiche del nucleo familiare, elementi ritenuti idonei a escludere l'uso personale. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la doglianza sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, osservando che i giudici di merito avevano correttamente valutato complessivamente quantità, purezza, dosi ricavabili, strumenti di suddivisione, mancanza di redditi e denaro sequestrato, elementi incompatibili con una minore gravità. Il motivo sull'art. 337 c.p. è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Infine, la censura sulla pena è stata rigettata perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua e la pena era al di sotto della media edittale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati in concorso.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
la detenzione di quantitativi rilevanti di cocaina, insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi, è stata ritenuta indicativa della destinazione della sostanza allo spaccio.
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
il superamento del limite tabellare non costituisce da solo prova decisiva dello spaccio, ma può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ai fini della lieve entità occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, inclusi mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto la riqualificazione è stata esclusa.
la condotta del passeggero che, consapevole dell'intimazione di fermarsi, approfitta della fuga dell'autovettura per sottrarsi al controllo e liberarsi della droga è stata ritenuta già adeguatamente motivata in merito alla resistenza.
per la determinazione della pena il giudice può valorizzare anche solo alcuni degli elementi indicati dalla norma, purché la motivazione renda percepibile l'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
i ricorrenti inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti quantitativi tabellari non prova da solo la finalità di spaccio, ma può essere valorizzato insieme ad altri indici oggettivi e soggettivi, come il denaro sequestrato, la mancanza di redditi leciti e le modalità della detenzione.
- La verifica della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione globale del fatto, che consideri congiuntamente quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di elementi sintomatici di organizzazione e professionalità esclude la riqualificazione attenuata.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: sono inammissibili le doglianze meramente riproduttive di contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha ampia discrezionalità e può valorizzare anche solo alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., purché motivi in modo sufficiente la relazione tra pena concreta, gravità del fatto e personalità dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →