Cassazione Penale, Sentenza n. 924/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il diniego del GIP alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 3 Cost. (principio di parità di trattamento), sostenendo che la sua posizione fosse omogenea a quella di Montefusco Alessia, alla quale era stata sostituita la misura con l'obbligo di presentazione alla p.g., e che quindi avrebbe dovuto ottenere analogo trattamento cautelare
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità estrinseca e per mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che ha mantenuto gli arresti domiciliari in relazione alla posizione soggettiva dell'imputato (molteplici cessioni di cocaina, eroina e hashish), al breve lasso di tempo dai fatti e dall'applicazione della misura, e alla diversità delle imputazioni e dei capi contestati rispetto a Montefusco Alessia. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il motivo di cassazione risultasse generico e non confrontasse specificamente le ragioni della decisione impugnata, integrando i vizi previsti dalle lettere indicate
art. 3 Cost.
Il principio di parità non impone un identico trattamento cautelare quando le posizioni soggettive, le imputazioni e la storia processuale sono diverse; occorre dimostrare l'effettiva omogeneità di situazione e l'arbitrarietà nel diverso trattamento
Citato quale riferimento ai reati per i quali sono state disposte misure; la Corte ha considerato la gravità e la pluralità delle cessioni nella valutazione delle esigenze cautelari
art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al reato di traffico/cezione di sostanze stupefacenti; la diversa tipologia e numerosità degli episodi contestati è stata ritenuta rilevante ai fini del mantenimento della misura
Massime di principio
- Il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) non obbliga il giudice a trattare identicamente soggetti con posizioni processuali, imputazioni o fatti diversi: l'uguaglianza esige analogia sostanziale, non mera somiglianza formale
- Per contestare con successo un diverso trattamento cautelare occorre dimostrare l'effettiva identità della situazione fattuale e processuale e che la diversa decisione sia irragionevole o arbitraria; semplici confronti generici non sono sufficienti
- In materia cautelare il giudice valuta elementi personali (ruolo, precedenti, comportamento), la gravità e ripetizione delle condotte contestate, il tempo trascorso e l'eventuale persistenza del pericolo: differenze in questi elementi giustificano misure diverse
- I ricorsi in Cassazione per motivi di diritto devono confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dal giudice di merito; l'assenza di un critico e specifico confronto può determinare l'inammissibilità per genericità
- Quando si intende ottenere la sostituzione di una misura cautelare è utile documentare il cambiamento concreto delle condizioni (comportamento, rispetto delle prescrizioni, tempo intercorso, elementi di collaborazione) e porre in evidenza l'identità delle posizioni rispetto ad altri soggetti se si invoca la parità di trattamento
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