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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18209/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto aveva lavorato per una società farmaceutica dal 1.1.2010 al 31.3.2015 in base a un contratto formalmente qualificato come incarico di consulenza per l’informazione scientifica, rinnovato di anno in anno, con compenso fisso mensile e componente variabile. Egli sosteneva che, nonostante il nomen iuris, il rapporto fosse in realtà un contratto di agenzia, deducendo di avere svolto stabilmente attività tipiche dell’agente e chiedendo la condanna della società al pagamento di varie voci conseguenti alla cessazione del rapporto: patto di non concorrenza, indennità di preavviso, indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., indennità di clientela ex art. 13 CCNL e indennità ex art. 1748, comma 3, c.c. La Corte d’appello aveva escluso la natura agenziale del rapporto, ritenendo che l’attività fosse quella, solo divulgativa, propria dell’informatore scientifico, anche perché i destinatari erano strutture ospedaliere pubbliche e private e perché la regolarizzazione contributiva ENASARCO non era decisiva. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 1362 e 1742 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato il contratto guardando solo ad una clausola e non al complesso delle pattuizioni; (2) violazione dell’art. 1742 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver considerato esplorativa la richiesta istruttoria finalizzata ad acquisire dati economici necessari a quantificare le indennità; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere ignorato la qualità di rappresentante di commercio e l’iscrizione ENASARCO; (4) violazione dell’art. 2700 c.c. per non avere attribuito valore vincolante al verbale ispettivo ENASARCO e alla regolarizzazione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualificazione del rapporto non può fermarsi al nomen iuris o a una sola clausola contrattuale, ma deve tenere conto dell’esecuzione complessiva del rapporto e della concreta modalità di svolgimento della prestazione; nel caso concreto la Corte d’appello aveva esaminato il contratto, la prova raccolta e la natura dei destinatari dell’attività, concludendo in modo logicamente e giuridicamente corretto per l’assenza di un rapporto di agenzia. Ha ritenuto inoltre infondati o inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato attribuito a soggetto diverso da quello gravato, mentre non è configurabile quando si contesti l’apprezzamento dell’esito probatorio; ha ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore legale a prove non legali; ha infine confermato che la consulenza tecnica d’ufficio può essere legittimamente negata se esplorativa e che gli accertamenti previdenziali ENASARCO non vincolano il giudice civile nella qualificazione del rapporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La qualificazione del rapporto richiede un’interpretazione complessiva del contratto e della sua esecuzione, non l’isolato esame di una singola clausola o del solo nomen iuris.

  • art. 1742 c.c.

    Il contratto di agenzia presuppone l’attività di promozione della conclusione di contratti; se l’attività concretamente svolta è solo divulgativa/informativa, il rapporto non è agenziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o prove acquisite fuori dai limiti legali, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l’erroneo utilizzo di prove legali o la loro mancata considerazione come tali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formalmente di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 1748, comma 3, c.c.

    La pretesa alle indennità collegate al rapporto di agenzia presuppone la prova della natura agenziale del rapporto.

  • art. 11 CCNL di categoria

    Richiamato dal ricorrente per l’indennità di preavviso, ma la Corte lo ha ritenuto inconferente perché il rapporto non era di agenzia.

  • art. 1751 c.c.

    L’indennità di cessazione del rapporto spetta solo se il rapporto è effettivamente di agenzia.

  • art. 13 CCNL

    La relativa indennità presuppone l’accertamento del rapporto di agenzia.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice ripartisce erroneamente l’onere tra le parti; non quando la censura investe la valutazione dell’adempimento dell’onere probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo e gli atti amministrativi non vincolano il giudice civile nella qualificazione del rapporto, specie se la regolarizzazione contributiva può essere stata effettuata per evitare sanzioni o contenziosi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un rapporto continuativo, il giudice deve valorizzare non solo il testo del contratto e il nomen iuris, ma soprattutto l’effettivo svolgimento del rapporto nel tempo, poiché l’esecuzione può confermare o modificare l’assetto negoziale originario.
  • Il contratto di agenzia richiede la dimostrazione di un’attività di promozione della conclusione di affari; l’attività di mera informazione o divulgazione tecnico-scientifica, anche se svolta nell’ambito commerciale di un’impresa, non basta a integrare il tipo legale.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; esse sono ammissibili solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia trattato come prove legali elementi che non lo sono.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo quando il giudice sbaglia nel riparto dell’onere della prova; se invece la doglianza riguarda la valutazione dell’esito probatorio, il vizio è semmai di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può essere legittimamente negata quando la richiesta sia esplorativa o quando la parte non abbia fornito un adeguato corredo di allegazioni e prove.
  • Gli accertamenti o le regolarizzazioni compiuti in sede previdenziale non vincolano il giudice civile nella qualificazione sostanziale del rapporto, potendo al più costituire un elemento indiziario non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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