Cassazione Penale, Sentenza n. 3765/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva ribaltato in parte il giudizio di primo grado: contestano le condanne per usura (art. 644 c.p.), estorsione ed estorsione tentata aggravata (capo A), la ricostruzione probatoria fondata su dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni, la mancata applicazione della motivazione rafforzata in appello, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. Facchineri Giuseppe deduceva inoltre vizi formali sul consenso al concordato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Facchineri Giuseppe; ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Bonelli Nicola; ha rigettato il ricorso di Muià Salvatore (confermata la condanna in appello) e ha rigettato in gran parte i ricorsi di Facchineri Vincenzo, salvo accoglimento parziale: la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio unicamente con riferimento all'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1 c.p.) relativa al capo A; per il resto le condanne e le pronunce di merito sono confermate. Sono state imposte condanne alle spese processuali per i ricorrenti soccombenti e disposte somme a favore della Cassa delle ammende ove indicato.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e)
Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione, contraddittorietà e violazione di legge; la Corte ricorda i limiti di sindacato sulla valutazione di merito e quando le censure risultano generiche o tendenti a riformulare in fatto la decisione, devono essere rigettate.
Nel caso è stata ritenuta la responsabilità in concorso sulla base di elementi indiziari concordanti (intercettazioni, incontri e rapporti informativi); la Corte ribadisce che l'usura è reato a condotta frazionata e che la partecipazione anche in forma agevolativa può integrare il concorso.
art. 629 cod. pen. e art. 56 cod. pen. (estorsione e tentativo)
La minaccia estorsiva può essere anche implicita o larvata; la valutazione dell'idoneità della condotta va fatta ex ante rispetto all'effetto sulla vittima. La Corte ha ritenuto sulle prove l'integralità del tentativo/estorsione.
art. 416-bis cod. pen. (aggravante metodo mafioso, comma 1)
Per riconoscere l'aggravante è necessaria la rappresentazione, nella vittima, della provenienza dell'azione da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso o la prospettazione di ritorsioni da parte di affiliati; la sola intimidazione grave non basta. Nel caso l'aggravante non è stata sufficientemente motivata e è stata annullata senza rinvio.
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis (rinnovazione istruttoria)
A seguito della modifica normativa (D.lgs. 150/2022) l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in appello si applica solo se quelle dichiarazioni sono state assunte nel dibattimento o dopo integrazione probatoria prevista dagli artt. 438 e 441 c.p.p.; non era quindi dovuta la rinnovazione per dichiarazioni rese solo nelle indagini preliminari.
D.lgs. 150/2022 (art. 34, comma 1, lettera i), n.1)
La modifica ha ristretto l'ambito dell'obbligo di rinnovazione probatoria in appello; la Corte ne ha riconosciuto l'applicazione immediata (principio tempus regit actum) nel caso di giudizio abbreviato secco.
La Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette alle stesse regole di valutazione dei testimoni, possono fondare la condanna se sottoposte a verifica rigorosa di credibilità e attendibilità e motivate in modo puntuale.
Richiamato in tema di cause illecite dei patti (per esempio patti per reimpiego di proventi illeciti) che escludono la ripetibilità delle somme; utile per escludere pretese civilistiche lecite a fronte di accordi illeciti.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivatamente giudicato pertinenti gli aumenti per la recidiva e la gravità della condotta, salvo l'eliminazione dell'effetto dell'aggravante mafiosa nella determinazione esecutiva.
Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale riqualificazione sulla base dell'illiceità sostanziale degli accordi e delle modalità intimidatorie.
Norma relativa al riciclaggio evocata nel quadro probatorio per dimostrare l'illiceità delle operazioni economiche e l'impossibilità di far valere civilisticamente somme provento di reato.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado è dovuta una motivazione rinforzata che espliciti perché la valutazione probatoria precedente fosse censurabile; non basta una diversa plausibile valutazione.
- La rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa in appello è oggi obbligatoria solo per le dichiarazioni acquisite nel dibattimento o dopo integrazione probatoria prevista dall'ordinamento; dichiarazioni rese solo nelle indagini preliminari non impongono automaticamente la rinnovazione.
- La partecipazione al reato (concorso) può essere costituita anche da attività agevolative, informative o di controllo; non è necessario che il concorrente abbia materialmente erogato denaro, se emerga una volontà di adesione e un contributo causalmente efficiente.
- Per l'estorsione non occorre una minaccia esplicita: la minaccia può essere implicita o 'larvata', valutata in relazione al contesto, alla personalità dell'agente e alla situazione della vittima; la valutazione va fatta ex ante rispetto all'idoneità intimidatoria.
- L'aggravante del metodo mafioso richiede che la vittima possa ragionevolmente percepire la provenienza dell'azione da un contesto di criminalità organizzata o l'intervento di affiliati; la sola gravosità o reiterazione della minaccia non è sufficiente.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova decisiva ma richiedono una valutazione più rigorosa della loro credibilità e un'esplicita motivazione che giustifichi la fiducia accordata.
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