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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16609/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale concluso il 6 maggio 2004 per un immobile sito in Modena. La società locatrice ha promosso giudizio di convalida di sfratto per morosità e, poi, azione di risoluzione per inadempimento del conduttore per mancato pagamento dei canoni. Il conduttore si è opposto deducendo un controcredito per lavori eseguiti a proprie spese sull’immobile, qualificati come riparazioni straordinarie indispensabili e urgenti, e ha chiesto di opporlo in compensazione rispetto ai canoni insoluti. Il tribunale ha ritenuto risolto il contratto e ha escluso il controcredito; la corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo non provata l’urgenza e l’assoluta necessità dei lavori. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il conduttore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1577 e 1592 c.c. e degli artt. 61, 64, 191 e 201 c.p.c., lamentando: la mancata motivazione sulla scelta della norma applicabile tra riparazioni urgenti e migliorie; l’omesso esame della riconsegna dell’immobile, che sarebbe intervenuta il 24 aprile 2015; l’erronea esclusione del carattere urgente dei lavori, che a suo dire sarebbe desumibile anche dal computo metrico estimativo; il mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado; l’erroneità del diniego di compensazione del proprio credito con i canoni dovuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero costruite su atti e documenti di merito non specificamente localizzati e non riprodotti secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; che la doglianza sulla natura urgente dei lavori mirasse in realtà a rimettere in discussione una valutazione di fatto della corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità; che la contestazione sulla qualificazione giuridica della pretesa tra art. 1577 e art. 1592 c.c. non fosse stata adeguatamente devoluta in appello; e che anche la censura sulla mancata CTU non cogliesse nel segno, trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui eventuale mancata ammissione può essere anche implicitamente motivata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1577 c.c.

    Disciplina le riparazioni urgenti nel rapporto di locazione; la Corte richiama la norma solo per escludere che le censure del ricorrente siano proponibili in cassazione nei termini dedotti, perché la questione decisiva è stata risolta in fatto dalla corte di merito.

  • art. 1592 c.c.

    È la norma invocata per le migliorie del conduttore; la Corte osserva che la contestazione sulla sua applicabilità non era stata validamente devoluta nei gradi di merito.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla consulenza tecnica d’ufficio, senza specifica illustrazione delle ragioni della violazione.

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla CTU, senza specifica decisività ai fini della decisione.

  • art. 191 c.p.c.

    Norma sulla consulenza tecnica d’ufficio richiamata dal ricorrente; la Corte ribadisce che la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla CTU, ma senza sviluppo argomentativo idoneo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se tali atti non sono specificamente indicati, riprodotti o localizzati nel fascicolo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non integra di per sé vizio denunciabile ai sensi del n. 5, né violazione di legge se la doglianza mira solo a rimettere in discussione il giudizio di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla motivazione apparente/inesistente, ma la Corte esclude che nel caso vi sia un vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si fondano su atti o documenti di merito senza specifica indicazione, riproduzione del contenuto e localizzazione nel fascicolo, poiché la Corte di legittimità non può supplire alle carenze di autosufficienza del ricorso.
  • La contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, specie in ordine alla prova di elementi come urgenza o necessità di lavori, non è di regola sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé vizio di legittimità, quando la doglianza mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; il diniego di ammissione può risultare anche implicitamente motivato dal complesso della decisione.
  • La diversa qualificazione giuridica di una pretesa, se non tempestivamente dedotta e specificamente devoluta nei gradi di merito, non può essere efficacemente introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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