Cassazione Civile, Ordinanza n. 14712/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, protrattosi complessivamente per oltre nove anni. Dopo un primo decreto favorevole ai ricorrenti, seguito da opposizione del Ministero e da revoca del decreto con rigetto della domanda, la Cassazione aveva cassato con rinvio. Definito il giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto la domanda e liquidato in favore di ciascun ricorrente euro 2.800,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi e spese. I ricorrenti hanno quindi impugnato nuovamente il decreto deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, per avere la Corte territoriale liquidato i compensi in modo globale senza distinguere le fasi di ciascun grado; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c. e delle stesse norme tariffarie, assumendo che le somme liquidate per le tre fasi di merito fossero inferiori ai minimi tabellari applicabili in base al valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la liquidazione delle spese fosse stata effettivamente articolata per fasi e quindi conforme all’art. 4, punto 5, del D.M. n. 55/2014. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che, nella liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri tariffari, il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese della fase originaria di merito e della fase di riassunzione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando tali compensi in euro 1.458,00 per ciascuna delle due fasi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
norma base per chiedere l’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
richiamato quale base dell’opposizione ministeriale al decreto sulla domanda di equa riparazione.
l’opposizione avverso il decreto non è qualificata come appello, ma come fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.
art. 6 CEDU
parametro della ragionevole durata del processo, la cui violazione fonda la domanda di equa riparazione.
base per la regolazione delle spese secondo soccombenza e per la loro liquidazione nel rispetto dei parametri applicabili.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
richiamato per la determinazione del compenso professionale secondo criteri adeguati e parametri tariffari.
richiamato ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese.
utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
norma sulla riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio.
parametri per la liquidazione dei compensi professionali; richiede la liquidazione per fasi e il rispetto dei minimi tabellari.
modifiche ai parametri del D.M. n. 55/2014 applicabili alla liquidazione delle spese.
tabelle applicate per la concreta quantificazione dei compensi minimi nella causa.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi, il giudice deve distinguere le diverse fasi del giudizio in modo da rendere verificabile la correttezza della liquidazione, ma non è tenuto a una motivazione analitica ulteriore se la ripartizione per fasi è comunque desumibile dal provvedimento.
- Quando la liquidazione avviene in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato, i valori minimi tabellari hanno carattere inderogabile e il giudice non può scendere al di sotto di essi in assenza di diversa convenzione tra le parti.
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, l’opposizione al decreto non integra un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase piena del medesimo procedimento; ne deriva che, se la domanda è accolta, le spese seguono l’esito complessivo della controversia.
- La Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata limitatamente al capo erroneo e decidere nel merito sulla quantificazione dovuta.
- Per la liquidazione delle spese occorre fare riferimento al valore della causa e alla tabella pertinente, verificando che gli importi riconosciuti per ciascuna fase non risultino inferiori ai minimi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14630/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14635/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14638/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14639/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_civile · 18 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14641/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →