Cassazione Civile, Ordinanza n. 21788/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle imposte trattenute sulla pensione INPS di un ex dipendente di società elettrica, con riferimento al controvalore dello sconto tariffario sull’energia elettrica riconosciuto dall’ex datore di lavoro. Il contribuente aveva ottenuto in appello l’accoglimento della domanda di rimborso, dopo il rigetto in primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente, deducendo la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 2, e 51, commi 1 e 3, d.P.R. 917/1986, sostenendo che gli sconti tariffari concessi al dipendente, anche cessato dal servizio, concorrono a formare il reddito e che il reddito da pensione è fiscalmente equiparato al reddito di lavoro dipendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza di appello, pur sintetica, conteneva una ratio decidendi comprensibile: aveva valorizzato la pretesa "indefettibilità" dello sconto tariffario, ritenendo illegittimo il diniego di rimborso per la mancanza di tale requisito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che lo sconto sul costo dell’energia elettrica concesso dal datore di lavoro a dipendenti e pensionati costituisce reddito di lavoro dipendente e quindi, ai fini fiscali, parte della retribuzione o della pensione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o carente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata esclusa perché la decisione di merito conteneva una ratio comprensibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie, ritenuto rispettato dalla pronuncia di appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme tributarie sostanziali.
art. 49, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le pensioni di ogni genere sono redditi di lavoro dipendente.
art. 51, commi 1 e 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i benefici in natura come lo sconto tariffario.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, i vantaggi economici in natura concessi dal datore di lavoro a dipendenti e pensionati possono integrare reddito di lavoro dipendente se riconducibili al rapporto di lavoro.
- Le pensioni, ai sensi della disciplina tributaria, sono equiparate al reddito di lavoro dipendente; pertanto, i benefici collegati originariamente al rapporto di lavoro possono rilevare anche quando percepiti dal pensionato.
- La motivazione di una sentenza è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile soddisfa il requisito legale.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, accolto il ricorso, può decidere nel merito se la causa sia già matura per la decisione.
- Nella materia tributaria, lo sconto tariffario concesso dall’ex datore di lavoro per la fornitura di energia elettrica concorre alla formazione del reddito se collegato al rapporto di lavoro e non esente da specifica esclusione normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21698/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2022 del 08/07/2022
- ordinanza_civile · 8 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21700/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →