Cassazione Civile, Ordinanza n. 25099/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari fondo)
La controversia
La società proprietaria di un fondo rustico ha agito per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passo pedonale e carraio a carico dei fondi dei vicini, sostenendo che il proprio fondo avesse soltanto un accesso pedonale alla strada pubblica e che tale accesso non fosse ampliabile per il transito di mezzi meccanici. In primo grado la domanda è stata respinta perché ritenuta non riconducibile ai presupposti dell'art. 1052 c.c. e, al più, astrattamente pertinente all'ampliamento del passaggio ex art. 1051, terzo comma, c.c. In appello il gravame è stato rigettato: la Corte territoriale ha qualificato la fattispecie nell'ambito dell'art. 1052 c.c., ma ha negato che ricorressero i presupposti concreti della norma, rilevando l'assenza di prova di un effettivo sfruttamento agricolo del fondo e l'irrilevanza, nel caso concreto, delle esigenze abitative invocate. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e omesso esame, per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità dell'art. 1051 c.c. nonostante l'esistenza di un solo accesso pedonale non ampliabile; 2) violazione dell'art. 1052 c.c. e delle norme istruttorie, per avere la Corte subordinato la servitù alle attuali e concrete esigenze di sfruttamento del fondo e per non avere ammesso/valutato prove orali favorevoli; 3) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e omesso esame, per avere escluso le esigenze abitative e travisato la CTU circa la possibilità di transito di mezzi meccanici. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della preclusione ex art. 348-ter c.p.c.; ha poi respinto il primo motivo, confermando che la presenza di un accesso alla via pubblica, sia pure insufficiente, esclude l'art. 1051 c.c. e conduce, semmai, all'art. 1052 c.c.; ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che per la servitù coattiva ex art. 1052 c.c. occorre una verifica concreta e attuale delle esigenze agricole o industriali del fondo, non essendo sufficiente un'esigenza astratta o meramente ipotetica; ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto articolato in realtà come richiesta di rivalutazione del fatto e comunque coperto dalla preclusione processuale richiamata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società proprietaria del fondo. Ha confermato la sentenza d'appello che negava la costituzione coattiva della servitù di passo pedonale e carraio, ritenendo: inammissibili le censure sul vizio motivazionale per la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c.; infondato il motivo sulla distinzione tra artt. 1051 e 1052 c.c.; infondato il motivo sulla necessità di verificare in concreto le esigenze agricole o industriali del fondo dominante; inammissibile il motivo che mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto e delle prove. La società ricorrente è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica ai casi di fondo assolutamente intercluso o relativamente intercluso; la relativa interclusione ricorre quando esista un accesso insufficiente al fondo, mentre l'accertamento è demandato al giudice di merito.
Si applica al fondo non intercluso ma servito da passaggio inadeguato rispetto alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria e richiede una valutazione concreta e attuale dei presupposti.
La censura per violazione di legge è stata esaminata solo nei limiti in cui non si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Le doglianze motivazionali sono state ritenute inammissibili in ragione della preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c.
Poiché la sentenza di appello non si è discostata da quella di primo grado, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile.
artt. 183, settimo comma, 61 segg., 191 e 245 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la mancata ammissione di prove; la Corte ha rilevato che le relative doglianze erano inammissibili perché non devolute con specifico motivo di appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La distinzione tra servitù coattiva ex art. 1051 c.c. e servitù ex art. 1052 c.c. dipende dalla concreta situazione di accesso del fondo: l'esistenza di un accesso, sia pure insufficiente, esclude l'interclusione assoluta e orienta verso l'art. 1052 c.c. o, se del caso, verso l'ampliamento del passaggio esistente.
- Ai fini della servitù coattiva di passaggio in favore di un fondo non intercluso ex art. 1052 c.c., il requisito della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria va verificato in concreto, con riferimento allo stato attuale del fondo e alla sua effettiva destinazione o possibilità di sfruttamento; non bastano affermazioni astratte o finalità meramente ipotetiche.
- Il sacrificio del fondo servente non è giustificato quando il fondo dominante risulti incolto o da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi, poiché la servitù coattiva ex art. 1052 c.c. tutela un interesse di produzione e non un mero interesse individuale del proprietario.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili.
- Quando l'appello è soggetto all'art. 348-ter c.p.c. e la sentenza d'appello conferma quella di primo grado senza discostarsene nel ragionamento decisorio, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto in cassazione.
- Le questioni istruttorie non specificamente devolute con motivo di appello non possono essere riesaminate in cassazione, perché il giudizio di legittimità resta circoscritto ai capi e alle censure effettivamente devoluti al giudice di secondo grado.
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