Cassazione Penale, Sentenza n. 16058/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi per cassazione sono stati proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19/04/2024 che, dopo rinvio dalla Cassazione, aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo per il reato associativo e rideterminando le pene per i reati residui (in particolare la tentata importazione di ingenti quantitativi di cocaina). Jerinò deduceva carenza di motivazione nella dosimetria della pena (violazione art. 133 c.p.) e il paradosso di una pena più alta per il reato in forma tentata rispetto al coimputato per il reato consumato; Scuteri deduceva, fra l'altro, violazione dell'obbligo di acquisizione del verbale del collaboratore (art. 16-sexies D.L. n.8/1991) e carenza di motivazione sulla determinazione della pena, mancata valutazione della condotta successiva e della riduzione per il tentativo e di tutti i criteri di cui all'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi in gran parte fondati. Per Jerinò ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale della dosimetria: la Corte d'appello ha fissato una pena base prossima al massimo edittale e ha applicato l'aggravante speciale (art.80 DPR 309/1990) nella misura massima senza fornire motivazione specifica sui criteri oggettivi e soggettivi ex art.133 c.p.; inoltre ha illegittimamente considerato due volte l'ingente quantitativo di stupefacente sia nella determinazione della pena base sia nell'aggravamento, violando il principio che impedisce di utilizzare lo stesso fatto tipizzante sia per la quantificazione ex art.133 c.p. sia per l'aggravamento tipizzato. Per Scuteri la Cassazione ha respinto la censura sull'acquisizione del verbale del collaboratore (ritenuta infondata: l'esame in contraddittorio è idoneo), ma ha accolto il motivo principale sulla carenza motivazionale della pena: la Corte d'appello ha valutato la capacità a delinquere ancorandosi al momento della commissione del reato senza considerare la condotta successiva (revoca di misure di prevenzione e di misure cautelari) come richiesto dall'art.133 c.p. Esito pratico: annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti e rinvio al giudice del merito affinché ridetermini la pena con motivazione conforme ai principi esposti (esame puntuale dei criteri di cui all'art.133 c.p., valutazione attualizzata della pericolosità e divieto di doppia valutazione dello stesso elemento per base e aggravante).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della censura in Cassazione per vizio di motivazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'insufficiente o contraddittoria motivazione sulla dosimetria costituisca vizio rilevante ai sensi della norma
Riconosce il potere discrezionale del giudice nella applicazione della pena; la Cassazione richiama che tale potere è bilanciato dall'obbligo di motivazione
Elenca i criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato l'obbligo di indicare specificamente quali criteri sono stati ritenuti rilevanti, con valutazione 'all'attualità' della capacità a delinquere (anche tenendo conto della condotta successiva al reato)
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante speciale per reati di stupefacenti; la Corte ha affermato che l'ingente quantitativo non può essere utilizzato sia per fissare la pena base sia poi nuovamente per l'aggravamento tipizzato (divieto di doppia valutazione dello stesso fatto tipizzato)
Aumento facoltativo della pena per recidiva/qualificazione; citato nella decisione come elemento di aumento che deve essere adeguatamente motivato nella sua applicazione
art. 16-sexies, D.L. n. 8/1991 (conv. I. n.82/1991)
Prevede l'obbligo del giudice di acquisire, su richiesta, il verbale illustrativo della collaborazione; la Corte ha confermato che la mancata acquisizione non invalida automaticamente le dichiarazioni rese in dibattimento se il collaboratore è stato escusso in contraddittorio
art. 27, comma 3, Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena che deve orientare anche la quantificazione della pena; la Corte lo richiama per sottolineare l'obbligo di motivare la pena tenendo conto anche della finalità rieducativa
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, comma 3
Principio di proporzionalità fra gravità del fatto e pena; citato come parametro complementare di legittimità nella determinazione della pena
Massime di principio
- Quando la pena base è fissata in misura vicina al massimo edittale il giudice deve motivare dettagliatamente quali criteri oggettivi e soggettivi ex art.133 c.p. sono stati ritenuti decisivi per quella scelta
- Non è lecito 'doppiare' lo stesso fatto tipizzante: un fatto che integra un'aggravante o un'attenuante definita non deve essere conteggiato contemporaneamente anche nella base di calcolo della pena (evitare doppia valutazione ai sensi degli artt.63 e 68 c.p.)
- Il giudice deve valutare la capacità a delinquere anche alla luce della condotta successiva o contemporanea al reato (valutazione all'attualità) e tenere conto di provvedimenti intervenuti nel frattempo che possano dimostrare una rimessione o modifica di vita
- La mancata acquisizione formale di documenti del pubblico ministero (es. verbale illustrativo del collaboratore) non annulla automaticamente l'utilizzabilità delle dichiarazioni se il collaboratore è stato escusso in contraddittorio; tuttavia, la prospettazione difensiva volta ad ottenere il verbale può essere rilevante e va valutata caso per caso
- In caso di motivazione carente sulla dosimetria della pena la Corte di legittimità può annullare la parte sanzionatoria e rinviare al giudice del merito per una nuova determinazione conforme ai criteri previsti dal codice e dalla Costituzione
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