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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14261/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico conferito da un condominio a due avvocati per il recupero di somme verso terzi, mediante ricorso monitorio, opposizione e successiva esecuzione. I professionisti, ritenendo non pagati i compensi, convenivano il condominio per ottenerne il pagamento; il condominio si costituiva contestando la pretesa e proponeva domanda riconvenzionale per danni asseritamente causati dalla condotta negligente dei legali. Il Tribunale rigettava la domanda degli avvocati e accoglieva la riconvenzionale, condannandoli al risarcimento; la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato un assegno circolare prodotto solo in appello; 2) violazione degli artt. 221 e 295 c.p.c. per il mancato rinvio in attesa dell'esito di una querela di falso proposta su un avviso di ricevimento relativo all'assegno; 3) violazione delle norme sul giuramento decisorio per il rigetto dell'istanza di deferimento all'amministratore del condominio; 4) travisamento del fatto documentale e violazioni di norme sostanziali e processuali sulla risarcibilità e quantificazione del danno, sostenendo che il pregiudizio fosse stato mal individuato, che la procedura esecutiva fosse legittima, che il danno fosse imputabile alle scelte del condominio e che alcune voci risarcitorie fossero dovute a libera scelta del cliente o non provate con data certa. La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di nullità della procura, poi ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata deduzione tempestiva della novità documentale in appello; infondato il secondo motivo perché la querela di falso non comportava sospensione necessaria, mancando una pregiudizialità giuridica in senso stretto; inammissibile il terzo perché la valutazione sulla decisorietà del giuramento appartiene al merito e la formula non era idonea a risolvere la lite; inammissibile il quarto perché volto a un riesame del merito, carente di specifica indicazione degli atti e precluso anche dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la procura perché, pur mancando nell'atto l'indicazione nominativa dei conferenti e risultando illeggibili le firme, tali elementi erano ricavabili dall'atto cui la procura accedeva. Ha poi escluso la possibilità di far valere in cassazione la novità della produzione documentale non eccepita in appello. Ha negato la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in relazione alla querela di falso sull'avviso di ricevimento, osservando che l'eventuale falsità avrebbe inciso solo sull'efficacia probatoria del documento e non su un elemento costitutivo o su un'eccezione decisiva. Ha giudicato correttamente negata la decisorietà del giuramento decisorio, perché le formule prospettate non consentivano una risposta univoca del convenuto e richiedevano valutazioni ulteriori. Ha infine dichiarato inammissibili le doglianze sul danno e sul nesso causale, in quanto miravano a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, già convergenti nelle due decisioni, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione dei documenti e senza dedurre un vizio scrutinabile in sede di legittimità. Condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio con il rito camerale semplificato.

  • art. 345 c.p.c.

    la novità della produzione documentale non eccepita tempestivamente in appello non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    la nullità rilevabile d'ufficio può essere dedotta dalla parte solo finché perdura il potere officioso del giudice; una volta decisa la causa senza rilievo, la parte che vi abbia dato causa o vi abbia contribuito non può più farla valere salvo casi di rilievo officioso anche nel grado successivo.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità giuridica in senso stretto, con effetto vincolante sul giudizio pregiudicato; non basta una mera incidenza probatoria o logica.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente atti e documenti richiamati, il loro contenuto e la loro collocazione nel fascicolo.

  • artt. 2736 e ss. c.c.

    il giuramento decisorio è ammissibile solo se la formula consente al giudice, una volta prestato, di decidere senza ulteriori valutazioni istruttorie.

  • artt. 233 e ss. c.p.c.

    il giuramento decisorio non può essere utilizzato per acquisire elementi presuntivi o per demandare al giudice una valutazione complessa di fatti ulteriori.

  • art. 61 c.p.c.

    la consulenza tecnica è mezzo di valutazione rimesso al giudice e non può essere presupposto per rendere decisorio un giuramento formulato in modo non univoco.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    i motivi formali devono essere coerenti e fondati su una reale violazione processuale; non possono tradursi in censure di merito mascherate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è necessario indicare specificamente quale affermazione della sentenza contrasti con la norma denunciata e con la sua interpretazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le divergenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 89, comma 2, c.p.c.

    non sussiste illecito endoprocessuale quando le espressioni critiche, pur negative, restano attinenti all'oggetto della controversia e alle tesi difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità giuridica in senso stretto: l'esito dell'altra causa deve avere efficacia vincolante sulla decisione della causa pregiudicata; non basta che il diverso giudizio incida solo su un elemento di prova o su un profilo meramente logico.
  • La deduzione in cassazione di una nullità processuale è preclusa quando la parte non abbia tempestivamente sollevato la questione nel grado in cui il vizio si è verificato, salvo i casi in cui la legge imponga il rilievo officioso anche nei gradi successivi.
  • Il giuramento decisorio è ammissibile solo se la formula è tale da rendere il fatto oggetto del giuramento autonomamente decisivo; non può essere usato per ottenere una prova indiziaria o per imporre al giudice valutazioni ulteriori oltre l'an debeatur.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione del nesso causale e della probabilità dell'esito favorevole dell'azione non è censurabile in cassazione come mero errore di diritto, se non nei limiti del vizio motivazionale e degli oneri di specifica allegazione e indicazione degli atti rilevanti.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente in cosa differiscano le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica localizzazione e riproduzione degli atti e documenti sui quali le censure si fondano; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Le espressioni critiche utilizzate in un atto processuale non integrano illecito endoprocessuale quando rimangono collegate all'oggetto della lite e alle tesi difensive, anche se connotate da giudizi severi sulla condotta della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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