Cassazione Penale, Ordinanza n. 15223/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con pena finale di anni 4 di reclusione e euro 20.000 di multa. Il ricorso deduceva vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta superiore ai minimi edittali, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato lo scostamento dal minimo e la scelta sanzionatoria, in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la corte territoriale aveva confermato una pena già ritenuta congrua dal giudice di primo grado, muovendo da una pena base di anni 8 di reclusione e euro 35.000 di multa, con scostamento minimo dal minimo edittale di anni 6 di reclusione, giustificato dalla gravità del fatto e dalle modalità dell'azione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica anche alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e della giurisprudenza richiamata sul calcolo della pena mediana. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice richiamata come base del giudizio di merito e della pena impugnata.
i criteri di commisurazione della pena devono essere valutati in relazione ai profili oggettivi e soggettivi del fatto; la motivazione sulla pena è sufficiente se congrua e non illogica.
il vizio di motivazione dedotto in cassazione è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza di merito conteneva una motivazione adeguata sulla pena.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
non espressamente citato nel testo fornito; non inserito.
Massime di principio
- In tema di commisurazione della pena, quando il giudice di merito irroga una sanzione inferiore alla pena mediana ed entro un margine contenuto rispetto al minimo edittale, non è richiesta una motivazione analitica particolarmente estesa, purché siano richiamati in modo comprensibile gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- La pena mediana va calcolata dividendo per due il range tra minimo e massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non dimezzando il massimo edittale.
- La motivazione sulla pena è immune da censure in cassazione quando dà conto della gravità del fatto e delle modalità dell'azione, e la valutazione risulta congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso che si limiti a contestare la misura della pena senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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