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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29323/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità garante)

La controversia

La vicenda nasce dalla pubblicazione sul sito istituzionale di una delibera della Giunta regionale recante dati personali di un dipendente, con indicazione del nominativo, di valutazioni sulla professionalità e delle ragioni della mobilità per esigenze organizzative. A seguito di segnalazione, il Garante aveva vietato l’ulteriore diffusione online di quei dati e aveva prescritto di conformare le pubblicazioni ai limiti del Codice privacy. Poiché la Regione aveva mantenuto online la pubblicazione, il Garante le aveva irrogato una sanzione amministrativa ex art. 162, comma 2-ter, d.lgs. 196/2003. In opposizione davanti al Tribunale, la Regione sosteneva che la pubblicazione fosse legittima perché imposta dalla normativa regionale sulla trasparenza, che il provvedimento del Garante fosse contraddittorio e illegittimo, che la contestazione fosse generica e che la sanzione fosse mal quantificata. In cassazione la Regione ha riproposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina su protezione dei dati e trasparenza, per non aver considerato applicabile la normativa regionale e quella sul d.lgs. 33/2013; 2) errata lettura sistematica delle norme su diffusione dei dati e principio di pertinenza e non eccedenza; 3) violazione delle norme sul procedimento sanzionatorio e omesso esame, per asserita genericità della contestazione; 4) in subordine, errata quantificazione della sanzione amministrativa alla luce dei criteri dell’art. 11 l. 689/1981.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la diffusione online dei dati personali del dipendente non era coperta da una norma di legge o di regolamento che la autorizzasse per quel tempo e per quel contenuto, che la disciplina sulla trasparenza invocata non giustificava la pubblicazione integrale della delibera oltre il termine previsto e che, in caso di eventuale pubblicazione per finalità di trasparenza, i dati avrebbero dovuto comunque essere anonimizzati. Ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento del Garante e la conseguente sanzione ex art. 162, comma 2-ter, d.lgs. 196/2003. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la censura sulla misura della sanzione non scalfiva il potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali e non evidenziava un vizio sindacabile in cassazione. La Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i soggetti pubblici la diffusione di dati personali è lecita solo se trova una specifica base in una norma di legge o di regolamento; in mancanza, la pubblicazione è illecita anche quando sia invocata in termini generali la trasparenza amministrativa.
  • La disciplina sulla trasparenza non consente di pubblicare integralmente online atti contenenti dati personali oltre i limiti temporali stabiliti dalla normativa di settore; se l’atto non rientra tra quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, occorre comunque verificare pertinenza, non eccedenza e, se del caso, anonimizzazione.
  • Una disposizione regolamentare locale che preveda la pubblicazione delle deliberazioni sul sito istituzionale non può derogare, da sola, al termine di pubblicazione previsto dalla normativa statale applicabile né autorizzare una diffusione illimitata dei dati personali contenuti nell’atto.
  • L’inosservanza di un provvedimento prescrittivo del Garante legittimamente adottato integra il presupposto della sanzione amministrativa prevista dal Codice privacy.
  • Nella quantificazione della sanzione amministrativa entro un minimo e un massimo edittale, il giudice di merito esercita un potere discrezionale sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione apparente, purché la sanzione resti entro i limiti normativi e la valutazione risulti complessivamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento dei dati personaliContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiPrivacyProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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