Cassazione Civile, Sentenza n. 32732/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2013 con rideterminazione del reddito (IRES e IRAP) e recupero IVA per fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo non provata la totale inesistenza delle operazioni; la CTR ha invece accolto l'appello dell'Agenzia sulla base di dichiarazioni testimoniali e indizi organizzati (modus operandi di emissione di fatture senza conferimenti e restituzione in contanti delle somme), con condanna alle spese. In sede di Cassazione la questione processuale principale è stata l'effetto di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.: la proposta comunicata non è stata seguita da tempestiva istanza di decisione entro 40 giorni e quindi è stato emesso decreto di estinzione; la società ha poi depositato tardiva istanza di fissazione udienza, sollevando la questione se tale istanza possa consentire la rinnovazione dell'esame di merito o solo censure processuali relative all'estinzione e alla soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato legittimo il decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. (mancata istanza di decisione entro 40 giorni dalla proposta di definizione accelerata). Ha stabilito il principio che l'istanza di fissazione udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., dopo estinzione per decorso del termine previsto dall'art. 380-bis, è ammissibile soltanto per dedurre error in procedendo incidenti sulla formazione della fattispecie estintiva e per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese, e non per ottenere l'esame del merito del ricorso; di conseguenza non è stato riesaminato il merito tributario e non è stata disposta revisione della condanna alle spese già pronunciata nel decreto di estinzione. La ricorrente non ha pertanto ottenuto l'accoglimento del ricorso in Cassazione.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata; estinzione se la proposta è comunicata e non è oggetto di istanza di decisione nel termine di 40 giorni
La comunicazione della proposta di definizione accelerata che non viene seguita da istanza di decisione entro 40 giorni determina l'estinzione del procedimento per rinuncia tacita; tale estinzione è idonea a impedire l'esame del merito salvo impugnazioni in ordine alla legittimità del decreto di estinzione
istanza di fissazione dell'udienza dopo estinzione
L'istanza ex art. 391, terzo comma, è ammissibile per chiedere alla Corte di pronunciare sul decreto di estinzione (es.: per dedurre error in procedendo) e per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese, ma non consente di ottenere un esame di merito se l'estinzione è regolare
artt. 91 e ss. c.p.c. (principio victus victori)
Principio secondo cui le spese di lite gravano sulla parte che ha iniziato indebitamente il giudizio o ha immotivatamente resistito; utilizzato dalla CTR per motivare la condanna alle spese a carico della parte soccombente
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Norma che legittima l'ufficio a rideterminare il reddito d'impresa; nella vicenda è stata la base normativa per il ricalcolo del reddito reclamato dall'Agenzia
art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato come presupposto per l'accertamento di maggior reddito d'impresa connesso a operazioni inesistenti
Richiamato in relazione al recupero IVA risultante dall'accertamento per operazioni inesistenti
art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 (novella richiamata)
La Corte ha osservato che la novella (entrata in vigore successivamente alla fattispecie) non incideva sulla valutazione della soccombenza virtuale e non poteva essere applicata retroattivamente alla situazione temporale che ha portato all'estinzione; inoltre la novella si riferisce espressamente alla sentenza dibattimentale, non applicabile nel caso di assoluzione in udienza preliminare
Richiamato rispetto al deposito delle memorie successive all'udienza di discussione
Massime di principio
- Se viene proposta una definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la comunicazione non è seguita da istanza di decisione entro 40 giorni, il ricorso si estingue per rinuncia tacita e, salvo vizio procedurale, non è possibile ottenere in seguito l'esame del merito presentando tardiva istanza di fissazione udienza
- L'istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., dopo estinzione per mancata risposta alla proposta di definizione, è utile solo per contestare error in procedendo relativo alla formazione dell'atto estintivo e per chiedere la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese; non vale come nuovo mezzo per riaprire il merito
- La soccombenza virtuale (e quindi la liquidazione delle spese) si valuta in relazione alla situazione esistente al momento dell'estinzione: eventuali modifiche normative successive non si applicano retroattivamente se la fattispecie si è perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella
- Per non perdere il diritto all'esame del merito è essenziale rispettare i termini procedurali: in particolare presentare tempestivamente l'istanza di decisione entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata
- In giudizi tributari basati su presunzioni semplici (indizi, coerenza delle dichiarazioni, modus operandi), il contribuente deve fornire elementi idonei a contrastare la 'gravità, precisione e concordanza' delle presunzioni; documentazione probante e testimonianze autonome e non esclusivamente solidaristiche sono importanti
- In presenza di estinzione regolare per proposta di definizione accelerata, la via principale di tutela è la deduzione di vizi procedurali dell'atto estintivo e il tempestivo esercizio dei rimedi processuali a disposizione (es. art. 391 c.p.c.)
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