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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32770/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento per l'anno 2005, fondati su una determinazione presuntiva dei maggiori ricavi aziendali (calcolati tramite percentuali di ricarico) e sull'imputazione del reddito ai soci. In Cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso ritenuto ammissibile dall'ordinanza n. 23709/2020 (che aveva cassato e rinviato la sentenza di merito). I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso quell'ordinanza sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto non prodotta la prova della notifica di un precedente ricorso per revocazione alla CTR, prova invece presente negli atti. Parallelamente i ricorrenti avevano impugnato la successiva sentenza della CTR di Salerno (n. 8693/05/2021) con numerosi motivi attinenti a carenze motivazionali e alla non idoneità degli elementi posti a fondamento delle presunzioni (es.: uso di un campione di prezzi del 19/11/2008 per determinare ricavi del 2005; insufficiente gravità, precisione e concordanza delle presunzioni).

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti, accolto il ricorso per revocazione e revocato l'ordinanza n. 23709/2020. Dalla verifica degli atti è emersa la notifica del ricorso per revocazione alla CTR in data 18/07/2012, per cui il ricorso per cassazione dell'Agenzia (notificato il 28/01/2013) risultava tardivo e quindi inammissibile; lo stesso vale per il ricorso incidentale della parte privata. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi di cassazione dell'Ufficio e incidentale, sono divenute definitive le statuizioni della CTR n. 348/2012 come emendate con la revocazione (sentenza n. 159/2013). La sentenza della CTR di rinvio (n. 8693/05/2021) è stata quindi cassata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse. Sono dichiarati inammissibili gli originari ricorsi per cassazione (principale e incidentale) e inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso iscritto al n.r.g. 769/2022. Le spese sono regolate in dispositivo (seguono il criterio della soccombenza).

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base normativa per l'accertamento presuntivo dei ricavi d'impresa mediante percentuali di ricarico; la Corte valuta la correttezza dell'impiego di elementi probatori noti per dedurre il fatto ignoto.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973 (d.P.R. n. 600/1973)

    Richiamato nell'avviso di accertamento congiuntamente ad art. 39 quale fondamento della determinazione presuntiva dei ricavi.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Norma che consente il ricorso per revocazione delle sentenze per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione all'ordinanza di cassazione con rinvio quando l'errore denunciato è di fatto e determinante.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); la Corte valuta i motivi principali prospettati nelle precedenti impugnazioni.

  • articoli 2727 e 2729 cod. civ.

    Art. 2729 è richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni (gravità, precisione e concordanza). La parte aveva contestato che gli elementi usati (es. percentuale ricavata da controllo su 31 prodotti nel 2008) non soddisfassero tali requisiti; la Corte richiama l'importanza di tali criteri nella valutazione delle presunzioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione tributaria; i ricorrenti hanno fatto valere carenze motivazionali della sentenza di merito, deduzioni esaminate dalla Corte in sede di giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sulle spese di giustizia per le pubbliche amministrazioni; il provvedimento osserva che, essendo l'Agenzia soccombente e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione la disposizione relativa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione verso pronunce di cassazione con rinvio è ammissibile quando si denunci un errore di fatto che abbia inciso in modo determinante sull'ordinanza: la Corte può revocare l'ordinanza se riscontra la prova dell'errore documentale o percettivo.
  • La notificazione del ricorso per revocazione alla CTR può fare decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione: la data di notifica di tale atto è equiparata, ai fini del computo dei termini, alla notificazione della sentenza.
  • Se il ricorso per cassazione dell'Amministrazione risultasse tardivo, esso è inammissibile e le statuizioni di merito, così come eventualmente modificate in precedenti sedi (es. revocazione in appello), diventano definitive.
  • Le accertamenti presuntivi basati su campioni o rilevazioni effettuate in anni diversi da quello dedotto in giudizio richiedono adeguata motivazione e collegamento probatorio; l'uso di misure o percentuali rilevate su un campione limitato dev'essere giustificato per rispondere ai requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c.
  • La Corte esamina con attenzione l'adeguatezza della motivazione nei giudizi tributari: omissioni o spiegazioni apparenti possono costituire motivo utile in gravame o in cassazione, ma non sempre giustificano l'annullamento se esistono atti probatori idonei a sostenere la decisione.
  • Quando una pronuncia di cassazione è revocata per errore di fatto che ha determinato l'accoglimento dell'impugnazione, la decisione resa sul rinvio può perdere interesse e essere cassata senza rinvio.

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