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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32742/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestava l'imputazione, in capo alla contribuente (socia per il 49% di Property s.r.l., a sua volta socia di Nusco Invest s.r.l.), di utili extracontabili accertati in capo a Nusco S.p.A. per l'anno 2012. L'Amministrazione sosteneva che, nonostante la cessione delle quote da parte della contribuente in data 5/10/2012 (iscritta il 22/11/2012), gli utili dovevano essere imputati anche a lei in virtù delle presunzioni di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, applicabili alle società a ristretta base partecipativa. Inoltre l'Agenzia deduceva la rilevanza della cessione come non ostativa alla pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione della CTR fosse conforme all'orientamento consolidato della Corte secondo cui, anche nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili (inclusi quelli extracontabili) vanno imputati esclusivamente al socio che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio/approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota, e non al socio uscente in ragione della durata della partecipazione nell'esercizio. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa all'abuso del diritto connesso alla cessione delle quote, perché tale questione non era trattata nella sentenza impugnata e pertanto costituisce novità. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma contiene presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione per provare la distribuzione ai soci dei ricavi extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa; tali presunzioni richiedono elementi gravi, precisi e concordanti e vanno valutate alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 5

    Richiama il principio che, in presenza di variazione della compagine sociale, i redditi della società sono imputati al socio che rivesta la qualità di socio al momento dell'approvazione del rendiconto; il diritto agli utili matura con l'approvazione del bilancio.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis, n. 1

    Il motivo di cassazione è inammissibile se la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte al momento della decisione; la conformità va valutata alla data della decisione impugnata.

  • t.u. spese giudiziarie, art. 157

    Usata per motivare la compensazione delle spese di giudizio e per escludere il raddoppio del contributo unificato nelle circostanze indicate dalla Corte.

Massime di principio

  • Negli enti con base partecipativa ristretta (anche società di capitali), gli utili, inclusi quelli extracontabili, si imputano al soggetto che risulta socio al momento della chiusura dell'esercizio/approvazione del rendiconto, non al socio uscente in proporzione al periodo di partecipazione.
  • La cessione delle quote prima della chiusura dell'esercizio non comporta automaticamente l'imputazione degli utili al socio uscente se il diritto agli utili matura con l'approvazione del bilancio; occorre valutare la situazione secondo il principio della maturazione degli utili.
  • Le presunzioni probatorie dell'art. 39 DPR 600/1973 possono essere invocate dall'Amministrazione, ma richiedono prova grave, precisa e concordante; non suppliscono automaticamente all'applicazione del principio di imputazione al socio al momento della chiusura dell'esercizio.
  • In Cassazione non è ammessa la deduzione di questioni non trattate nella decisione impugnata: chi solleva nuove questioni deve provare di averle dedotte nei gradi di merito e indicare gli atti nei quali sono state discusse, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Se la decisione di merito è conforme a un orientamento consolidato della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e le spese possono essere compensate.

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