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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35780/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici e non consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati contestati. I motivi di ricorso, per come riportati nell'ordinanza, erano due: il primo contestava l'affermazione di responsabilità penale; il secondo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che entrambe le censure erano aspecifiche, formulate in modo generico e prive di puntuali ragioni di diritto e di specifici dati di fatto, oltre a riprodurre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 c.p.

    Sono i reati per i quali la condanna di merito è stata confermata, ma il testo dell'ordinanza non ne specifica la concreta qualificazione fattuale oltre al richiamo normativo.

  • art. 100, comma 14, C.d.S.

    Ulteriore disposizione contestata e posta a base della condanna confermata; il testo non consente di ricavarne la specifica condotta contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata negata nei precedenti gradi e la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica la regola di inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi, desumibile dal rilievo che le doglianze erano generiche e non consentite in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: non sono ammissibili censure generiche, prive di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento della doglianza.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una critica specifica della decisione di merito; una mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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