Cassazione Penale, Ordinanza n. 35665/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'imputato contro la decisione di appello che lo aveva condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per reati tributari, confermando altresì la confisca dei beni sequestrati. Successivamente, la vedova e coerede dell'imputato ha presentato istanza di correzione di errore materiale, documentando che l'imputato era deceduto il 18 marzo 2020, quindi prima della deliberazione della sentenza di cassazione del 19 maggio 2021. Ha chiesto la revoca della sentenza di legittimità e, per effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello per estinzione dei reati per morte del reo, con revoca della confisca e restituzione dei beni agli aventi diritto. Il pubblico ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento richiamando precedente giurisprudenza sulla correzione dell'errore in caso di decesso dell'imputato sopravvenuto o non considerato.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza: ha revocato la propria precedente sentenza n. 34581/2021, ritenendola giuridicamente inesistente perché pronunciata quando l'imputato era già deceduto; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 25 novembre 2019 perché i reati risultano estinti per morte dell'imputato; ha inoltre revocato la confisca disposta sui beni in sequestro, rilevando che la misura ablatoria presuppone una condanna o un patteggiamento e che, venuto meno il titolo di condanna per estinzione del reato, viene meno anche il presupposto della confisca.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ritenuto utilizzabile in via estensiva anche quando la tardiva conoscenza del decesso dell'imputato integri un errore di fatto assimilabile all'errore materiale.
In caso di condanna o di applicazione della pena...
La confisca tributaria presuppone indefettibilmente una pronuncia di condanna o di applicazione della pena su richiesta; se tale presupposto viene meno per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato, la confisca non può essere mantenuta.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione determina l'inesistenza giuridica della sentenza pronunciata nei suoi confronti, poiché il reato è estinto e manca il soggetto passivo dell'azione penale.
- L'obbligo del giudice penale di verificare lo stato in vita dell'imputato permane fino alla decisione e la mancata considerazione del decesso può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale quando il fatto morte non sia stato tempestivamente percepito.
- Quando il reato è dichiarato estinto per morte dell'imputato, la sentenza di merito impugnata va annullata senza rinvio.
- La confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 non può essere mantenuta in assenza di una valida pronuncia di condanna o di applicazione della pena, poiché il suo presupposto applicativo è testualmente ancorato a tali esiti.
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