Cassazione Penale, Ordinanza n. 35689/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati edilizi, riferiti alla realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire in zona soggetta a vincolo. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto generico, perché le censure sono state solo enunciate in modo assertivo, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non rispettava l'art. 581, lett. c) c.p.p., per mancanza di specificità, e che tale genericità integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c) c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 44 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 64 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 71 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 65 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 72 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 83 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 95 D.P.R. 308 del 2021
Richiamato come disposizione tra quelle poste a base della contestazione edilizia, secondo il testo della sentenza.
art. 581, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
art. 581, lett. d) c.p.p.
La genericità dei motivi addotti, in quanto inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione, comporta inammissibilità.
art. 591, lett. c) c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi di ricorso è causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria; nella specie è stata applicata la sanzione di 3.000 euro.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la possibilità di evitare la sanzione pecuniaria solo in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente una mera enunciazione di violazioni di legge o vizi motivazionali, se mancano l'indicazione delle ragioni giuridiche e degli elementi fattuali che sostengono la censura.
- La genericità del motivo integra violazione dei requisiti di contenuto dell'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è di regola condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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