Cassazione Penale, Ordinanza n. 35690/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione di merito aveva confermato la condanna di un soggetto ritenuto effettivo gestore di un'autofficina, per avere realizzato una gestione illecita di rifiuti consistita in un deposito incontrollato e nel conseguente smaltimento illecito, in assenza di documentazione attestante il regolare e periodico smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività. In sede di legittimità l'imputato proponeva un solo motivo, deducendo congiuntamente vizio di motivazione e violazione di legge nella conferma del giudizio di colpevolezza. La censura mirava, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, opponendo una diversa lettura dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e razionale, fondata su elementi di fatto specifici, tra cui la qualifica di gestore effettivo dell'officina, la presenza di un deposito incontrollato e il rinvenimento di 11 autovetture in riparazione al momento dell'accesso della polizia giudiziaria, con assenza di prova del corretto smaltimento dei rifiuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione razionale e logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per gestione illecita di rifiuti; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma prende atto che la condotta accertata integra il reato contestato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica, coerente e fondata su elementi di fatto specifici.
- Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere dedotti in modo utile se, nella sostanza, la censura mira soltanto a sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- La sussistenza di una gestione illecita di rifiuti può essere desunta, in presenza di un'attività imprenditoriale concreta, dalla prova del deposito incontrollato, dall'assenza di documentazione sul corretto smaltimento e dagli elementi fattuali relativi all'effettiva gestione del sito o dell'attività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, oltre al pagamento delle spese processuali, anche la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti normativi.
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